Sentenza Tar Lazio 12 luglio 2022, n. 9542
Ippc/Aia - Rifiuti - Impianto di trattamento rifiuti autorizzato con autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti - Incidenza sulla pianificazione comunale per cambio di destinazione urbanistica dell'area - Necessità di valutazione ambientale strategica (Vas) ex articoli 6 e 12, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Obbligo di verifica di assoggettabilità a Via o di Via ex articoli 19 e 23, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Progetto che non rientra tra le opere da sottoporre e Via o “screening” ex allegati III e IV alla parte II del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
La modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) che incide su Piani o Programmi di governo del territorio comunale non va sottoposta a valutazione ambientale strategica (Vas).
Confermata dal Tar Lazio (sentenza 12 luglio 2022, n. 9542) la legittimità del via libera regionale a una modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 di un impianto di trattamento rifiuti. Nel caso di specie è stato autorizzata la realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti. Tale nuova realizzazione ha determinato una variante alla destinazione dell'area interessata da agricola a industriale e secondo il Comune ricorrente andava espletata la procedura di Vas.
Non è così per i Giudici laziali. Le modifiche a provvedimenti di Aia che determinano modifiche a Piani e Programmi di pianificazione territoriale e urbanistica se non producono alcun impatto ambientale significativo – come nel caso di specie - non vanno sottoposte a Vas. Infine, l'intervento non necessita nemmeno del provvedimento di Via o "screening" regionale: lo stoccaggio autorizzato rientra tra le attività classificate R13 (messa in riserva dei rifiuti destinati al recupero energetico) e D15 (deposito preliminare dei rifiuti destinati allo smaltimento) che non sono incluse negli allegati III e IV, Parte II, Dlgs 152/2006 (è il caso dell'attività R13) o qualora incluse (D15), diventano rilevanti soltanto in caso di superamento di soglie ben lontane da quelle dell'intervento in questione. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 12 luglio 2022, n. 9542
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: