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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 12 luglio 2022, n. 9542

Ippc/Aia - Rifiuti - Impianto di trattamento rifiuti autorizzato con autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti - Incidenza sulla pianificazione comunale per cambio di destinazione urbanistica dell'area - Necessità di valutazione ambientale strategica (Vas) ex articoli 6 e 12, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Obbligo di verifica di assoggettabilità a Via o di Via ex articoli 19 e 23, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Progetto che non rientra tra le opere da sottoporre e Via o “screening” ex allegati III e IV alla parte II del Dlgs 152/2006 - Sussistenza

La modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) che incide su Piani o Programmi di governo del territorio comunale non va sottoposta a valutazione ambientale strategica (Vas).
Confermata dal Tar Lazio (sentenza 12 luglio 2022, n. 9542) la legittimità del via libera regionale a una modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 di un impianto di trattamento rifiuti. Nel caso di specie è stato autorizzata la realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti. Tale nuova realizzazione ha determinato una variante alla destinazione dell'area interessata da agricola a industriale e secondo il Comune ricorrente andava espletata la procedura di Vas.
Non è così per i Giudici laziali. Le modifiche a provvedimenti di Aia che determinano modifiche a Piani e Programmi di pianificazione territoriale e urbanistica se non producono alcun impatto ambientale significativo – come nel caso di specie - non vanno sottoposte a Vas. Infine, l'intervento non necessita nemmeno del provvedimento di Via o "screening" regionale: lo stoccaggio autorizzato rientra tra le attività classificate R13 (messa in riserva dei rifiuti destinati al recupero energetico) e D15 (deposito preliminare dei rifiuti destinati allo smaltimento) che non sono incluse negli allegati III e IV, Parte II, Dlgs 152/2006 (è il caso dell'attività R13) o qualora incluse (D15), diventano rilevanti soltanto in caso di superamento di soglie ben lontane da quelle dell'intervento in questione. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 12 luglio 2022, n. 9542