Sentenza Consiglio di Stato 18 luglio 2022, n. 6088
Sostanze chimiche – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione – Applicabilità (N.d.R.: articolo 2, regolamento 1907/2006/Ce) – Impianto di recupero di rifiuti che produce perle vetrose – Valutazione di inapplicabilità espressa dall'Azienda sanitaria locale – Legittimità – Sussistenza – End of waste – Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Atto autorizzatorio – Funzione di fissare le caratteristiche dei materiali – Sussistenza
Il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) dell'Azienda sanitaria locale decide sulla applicabilità del regolamento "Reach" al materiale che esita da un impianto di recupero rifiuti speciali.
A chiarirlo è stato il Consiglio di Stato che, con la sentenza 6088/2022, ha respinto il motivo di ricorso secondo il quale le perle vetrose prodotte da un impianto di recupero di materiali ed energia dai rifiuti speciali avrebbero dovuto soggiacere, già in sede di autorizzazione dell'impianto, agli obblighi in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche previsti dal regolamento "Reach" 1907/2006/Ce.
Il Consiglio di Stato, ribaltando il giudizio del Tar della Puglia, ha invece chiarito di non condividere tale profilo di censura dell'autorizzazione, richiamando a tal fine il parere con cui l'Asl Spesal locale, nell'ambito dell'iter autorizzativo, ha valutato l'inapplicabilità del Reach (come ribadito dallo stesso appellante, in sede di controdeduzioni, su specifica contestazione sollevata da un Comune interessato). (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 18 luglio 2022, n. 6088
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