Dm Infrastrutture 26 luglio 2022, n. 141
Sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali L, M ed N1 - Stralcio - Responsabilità procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 26 luglio 2022, n. 141
(Gu 16 settembre 2022 n. 217)
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il regolamento (Ce) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati;
Visto il regolamento (Ue) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due e tre ruote e dei quadricicli;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (Ue) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
Visto il regolamento delegato (Ue) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (Ue) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e, in particolare, l'allegato IV, per la parte concernente i requisiti per l'omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla sicurezza elettrica;
Visto il regolamento delegato (Ue) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (Ue) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli e, in particolare, l'allegato VII relativo ai requisiti applicabili alla compatibilità elettromagnetica (Cem);
Visto il regolamento delegato (Ue) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (Ue) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V e, in particolare, l'allegato VII, per la parte riguardante il consumo di energia elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli;
Visto il regolamento (Ue) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/Ce e che abroga la direttiva 70/157/Cee;
Visto il regolamento (Ue) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (Ce) n. 715/2007 e (Ce) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/Ce;
Visto il regolamento (Ue) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (Ue) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (Ce) n. 78/2009, (Ce) n. 79/2009 e (Ce) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (Ce) n. 631/2009, (Ue) n. 406/2010, (Ue) n. 672/2010, (Ue) n. 1003/2010, (Ue) n. 1005/2010, (Ue) n. 1008/2010, (Ue) n. 1009/2010, (Ue) n. 19/2011,(Ue) n. 109/2011, (Ue) n. 458/2011, (Ue) n. 65/2012, (Ue) n. 130/2012,(Ue) n. 347/2012, (Ue) n. 351/2012, (Ue) n. 1230/2012 e (Ue) n. 2015/166 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza;
Visto il regolamento n. 10 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilità elettromagnetica";
Visto il regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore";
Visto il regolamento n. 85 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici";
Visto il regolamento n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici del motopropulsore elettrico";
Visto il regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica";
Visto il regolamento n. 136 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli della categoria L riguardo a requisiti specifici per il motopropulsore elettrico";
Visto il regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (Qrtv) in relazione alla loro ridotta udibilità";
Visto il regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale";
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante: "Nuovo Codice della strada", e, in particolare, l'articolo 75, comma 3-bis, primo periodo, il quale prevede che "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.";
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante: "Attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee";
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 17-terdecies, comma 1, il quale stabilisce che "Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada", e, in particolare, l'articolo 236, comma 2, che individua gli elementi del veicolo la cui modifica è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: "Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante: "Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 2016;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, recante: "Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 aprile 2021;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le procedure di approvazione nazionale di sistemi per la riqualificazione elettrica dei veicoli in circolazione delle categorie L, M ed N1;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19323 del 1° giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, nonché le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali L, M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "sistema di riqualificazione elettrica": il sistema che consente di trasformare un veicolo delle categorie indicate all'articolo 1, con motore endotermico, in un veicolo con esclusiva trazione elettrica costituito almeno da:
1) un motopropulsore, con cui si intende una macchina elettrica e relativo convertitore di potenza montato a monte degli organi di trasmissione;
2) un pacco batterie, comprensivo di sistema di gestione elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e protezione, che fornisce, in modo esclusivo, l'energia e la potenza di trazione;
3) un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco batterie;
4) eventuali ulteriori sottosistemi necessari al corretto funzionamento del veicolo trasformato;
b) "pacco batterie": un gruppo di accumulatori elettrochimici collegati tra loro o racchiusi, come un'unità singola e a sé stante, in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) "tipo di veicolo":
1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, l'insieme dei veicoli come definiti dall'articolo 3, numero 73), del regolamento (Ue) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013;
2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, l'insieme dei veicoli come definiti dall'articolo 3, numero 32), del regolamento (Ue) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
d) "famiglia di veicoli":
1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite all'articolo 3 del richiamato regolamento (Ue) n. 168/2013, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse con il sistema di riqualificazione elettrica;
2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite all'articolo 3 del richiamato regolamento (Ue) n. 2018/858, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse con il sistema di riqualificazione elettrica;
e) "campo d'impiego": le famiglie di veicoli sulle quali il sistema di riqualificazione elettrica può essere installato, secondo i criteri tecnici indicati negli allegati D ed e al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante;
f) "servizio tecnico": un Centro prova autoveicoli delle Direzioni generali territoriali e la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
g) "costruttore": la persona fisica o giuridica, come definita dall'articolo 3, numero 47), del regolamento (Ue) n. 168/2013, per i veicoli di categoria L, e dall'articolo 3, numero 40), del regolamento (Ue) n. 2018/858, per i veicoli di categoria M1, M2, M3, M1G, M2G, M3G, N1 e N1G;
h) "installatore": un'impresa esercente l'attività di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Articolo 3
Caratteristiche generali del sistema di riqualificazione elettrica richieste per l'omologazione
(omissis)
Articolo 4
Omologazione
(omissis)
Articolo 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica
1. Il costruttore è responsabile dell'omologazione del sistema di riqualificazione elettrica di cui all'articolo 4, comma 2, della conformità di produzione di tutti i relativi componenti, nonché delle modifiche necessarie per installare il sistema medesimo su un veicolo appartenente al relativo campo di impiego.
2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica è responsabile, in qualità di produttore, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste.
3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica, conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 4, riporta sul motopropulsore, in modo ben leggibile e indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base.
4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato F al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
6. Ogni singolo sistema di riqualificazione elettrica prodotto è corredato dalle informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema é, altresì, corredato di istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.
Articolo 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema di riqualificazione elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione o Documento unico
(omissis)
Articolo 7
Conformità della produzione
(omissis)
Articolo 8
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
(omissis)
Articolo 9
Aggiornamento allegati
(omissis)
Articolo 10
Disposizioni finali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è abrogato.
2. L'eventuale aggiornamento delle omologazioni già rilasciate ai sensi del decreto di cui al comma 1 è effettuato utilizzando le schede informative di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2022
Allegati
(omissis)