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Sostanze chimiche / pericolose
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 luglio 2022, n. 25618

Sostanze chimiche pericolose – Importazione – Equivalenza dello sdoganamento della merce alla immissione sul mercato – Articolo 3, punto 12, regolamento 1907/2006/Ce – Sussistenza – Richiamo operato dall'articolo 2 del Dlgs 133/2009 – Importazione prodotti non conformi alle regole in materia di restrizione stabilite dal regolamento "Reach" – Articolo 67, regolamento 1907/2006/Ce – Reato – Articolo 16, Dlgs 133/2009 – Sussistenza – Natura di reato contravvenzionale punito anche a titolo colposo – Sussistenza – Grave negligenza e colpevole imprudenza dell'importatore nei confronti della salute degli acquirenti finali – Sussistenza – Ipotesi di responsabilità penale oggettiva – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza

Gli importatori che non sono in grado di conoscere in anticipo la composizione dei prodotti contenenti sostanze chimiche, secondo la Corte di Cassazione, dovrebbero astenersi dall'acquisto.
In alternativa, argomenta la Cassazione nella sentenza 25618/2022, l'importatore che intende adeguarsi al comportamento dell'agente modello – quindi non sanzionabile per colpa – dovrebbe imporre al venditore il preventivo invio di un prodotto modello da fare analizzare, oppure potrebbe rivolgersi alle dogane per individuare con i funzionari il protocollo migliore per garantire un commercio corretto.
Nel caso specifico giunto al suo esame, la Suprema Corte, constatato come l'importazione – iniziata con lo sdoganamento della merce – debba considerarsi immissione sul mercato ai sensi del regolamento 1907/2006/Ce, ha respinto il ricorso presentato contro una sentenza con la quale la Corte di Appello di Genova ha condannato un rivenditore, ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 133/2009, per aver immesso sul mercato un carico di colla proveniente dalla Cina contenente una quantità di toluene eccedente il limite massimo stabilito dal regolamento "Reach" 1907/2006/Ce.
Trattandosi di un reato contravvenzionale punibile anche a titolo colposo, la norma è ben applicabile al rivenditore che, non conoscendo la composizione del prodotto importato, si è reso responsabile di "gravissima negligenza" e di "colpevole imprudenza" nei confronti della salute degli acquirenti finali. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 5 luglio 2022, n. 25618