Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2022, n. 36786
Sicurezza sul lavoro - Attrezzature di lavoro (N.d.R.: articoli 69 e seguenti, Dlgs 81/2008) - Messa a disposizione di macchinario alterato rispetto all'originale - Obblighi del datore di lavoro - Adozione di misure di protezione supplementari - Omessa valutazione dei rischi e redazione di idoneo Documento di valutazione dei rischi (N.d.R.: articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008) - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale - Sussistenza - Esonero responsabilità - Presupposti - Comportamento abnorme del lavoratore (ossia il comportamento imprudente posto in essere autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli o al di fuori delle ipotizzabili e quindi prevedibili scelte del lavoratore) - Insussistenza
Il datore di lavoro che consenta l'alterazione di un macchinario in uso ai lavoratori deve valutarne i rischi, evidentemente non presi in considerazione dal produttore, e adottare idonee misure di protezione.
Con sentenza 36786/2022 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del legale rappresentante e amministratore unico di una società condannato dal Tribunale piemontese per il reato di omicidio colposo commesso in qualità di datore di lavoro ai danni di un dipendente con violazione della normativa antinfortunistica (Dlgs 81/2008). All'imputato veniva contestato di aver messo a disposizione dei lavoratori un "manufatto" sostituendosi al progettista/produttore. Tutto ciò omettendo di adottare misure di protezione supplementari a tutela della sicurezza dei lavoratori e di redigere un idoneo documento di valutazione dei rischi.
La Corte ricorda sul punto che il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Dlgs 81/2008 deve essere costituito, oltre che dalla relazione sulla valutazione dei rischi, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi individuali adottati. Con la conseguenza che, in caso di messa a disposizione dei lavoratori di una macchina alterata, devono essere valutati tutti i rischi connessi all'inserimento del nuovo pezzo, rischi "evidentemente non presi in considerazione dal produttore originario". (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti
Corte di Cassazione
Sentenza 29 settembre 2022, n. 36786
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