Comunicazione Commissione Ue 9 dicembre 2022
Specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e delle apparecchiature di saldatura - Applicazione del regolamento 2019/424/Ue del regolamento 2019/1784/Ue
Commissione europea
Comunicazione 9 dicembre 2022
(Guue 9 dicembre 2022 n. C 469)
(Testo rilevante ai fini del See)
Il regolamento (Ue) 2019/424 della Commissione1, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, si applica dal 1° marzo 2020. In particolare l'allegato II, punto 1.1, del regolamento contiene specifiche relative all'efficienza minima delle unità di alimentazione utilizzate nei server e nei prodotti di archiviazione dati. Un primo livello di efficienza minima, stabilito nell'allegato II, punto 1.1.1, è entrato in vigore il 1° marzo 2020. Un valore più rigoroso (rispetto ai valori attualmente applicabili) per l'efficienza minima delle unità di alimentazione si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il regolamento (Ue) 2019/1784 della Commissione2, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura, si applica dal 1° gennaio 2021. L'allegato II, punto 1, di tale regolamento contiene specifiche minime per l'efficienza della sorgente di energia che devono essere rispettate dalle apparecchiature di saldatura. Tali specifiche si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Per migliorare l'efficienza energetica delle unità di alimentazione di server e prodotti di archiviazione dati e l'efficienza energetica delle sorgenti di energia delle apparecchiature di saldatura in linea con le nuove specifiche, i fabbricanti devono installare componenti contenenti nuovi circuiti stampati. Tali nuovi circuiti stampati sono fabbricati utilizzando chip a semiconduttore. Tuttavia a causa dell'attuale crisi globale dell'approvvigionamento dei chip a semiconduttore provocata dalla pandemia di Covid-19 i fabbricanti di circuiti stampati non sono in grado di soddisfare la domanda crescente. Di conseguenza i clienti devono far fronte a tempi di consegna molto più lunghi di quanto inizialmente previsto per questi componenti essenziali.
Queste circostanze eccezionali mettono i fabbricanti nell'impossibilità di garantire che i prodotti immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2023 siano conformi alle nuove specifiche in materia di efficienza energetica. L'entità dell'impatto della carenza globale di chip sulle industrie manifatturiere è stata illustrata in recenti relazioni, compresa quella relativa all'indagine europea sui chip3, ed è stata un fattore chiave alla base della recente proposta della Commissione relativa a una normativa europea sui chip. Secondo le stime si tratta di una situazione a breve termine che dovrebbe essere in gran parte risolta entro il 1° gennaio 2024.
Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione di essere consapevoli delle difficoltà che il settore sta attraversando e di comprendere i problemi che dovrà affrontare per rispettare i propri obblighi. Anche varie associazioni di categoria hanno contattato la Commissione per illustrare le difficoltà che si trovano ad affrontare. Tra di esse vi sono industrie che forniscono prodotti a una serie di settori economici essenziali, quali il settore dell'archiviazione dati, quello bancario e quello delle costruzioni.
La conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione, tra cui le specifiche per la progettazione ecocompatibile, è monitorata e fatta rispettare mediante la vigilanza del mercato condotta dalle autorità degli Stati membri preposte allo scopo, conformemente all'articolo 11 e agli articoli da 14 a 20 del regolamento (Ue) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio4 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
A fronte delle difficoltà che probabilmente attendono i fabbricanti che intendono conformarsi alle specifiche di progettazione ecocompatibile relative all'efficienza energetica delle unità di alimentazione di server e prodotti di archiviazione dati e all'efficienza energetica delle sorgenti di energia delle apparecchiature di saldatura, la Commissione formula una serie di considerazioni di cui è opportuno tenere conto nel contesto dell'applicazione di tali obblighi.
In primo luogo va rilevato che l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di monitorare la conformità è costante e non legato a date particolari dopo l'inizio dell'applicazione delle specifiche il 1° gennaio 2023.
In secondo luogo, per quanto riguarda la garanzia di un'efficace vigilanza del mercato, la Commissione rammenta la prescrizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2019/1020, secondo cui le autorità di vigilanza del mercato devono esercitare i loro poteri in modo efficiente ed efficace e conformemente al principio di proporzionalità.
La Commissione ricorda che né la Commissione né i singoli Stati membri hanno il potere di disattendere termini vincolanti o altre prescrizioni stabiliti nel diritto dell'Unione, a meno che detti termini o prescrizioni non siano modificati con le procedure del caso.
Tuttavia, nell'applicare il diritto dell'Unione gli Stati membri sono tenuti a prendere in debita considerazione il principio di proporzionalità. In tale contesto gli Stati membri, quando applicano il diritto dell'Ue e fanno rispettare le prescrizioni previste dai regolamenti pertinenti, sono invitati a tener conto di tutte le condizioni seguenti:
— le circostanze eccezionali e impreviste della crisi globale dell'approvvigionamento dei chip a semiconduttore provocata dalla pandemia di Covid-19, dimostrate dai fabbricanti, che possono impedire a questi ultimi di conformarsi in tempo alle pertinenti specifiche per la progettazione ecocompatibile;
— la durata limitata del problema, considerato il tempo relativamente breve durante il quale i fabbricanti potrebbero continuare a immettere sul mercato prodotti non ancora conformi alle nuove specifiche in materia di efficienza energetica;
— la necessità che i fabbricanti possano continuare a immettere i loro prodotti sul mercato, anche alla luce dell'importanza di un approvvigionamento sicuro dei prodotti regolamentati per il funzionamento di una serie di settori economici essenziali.
Se a decorrere dal 1° gennaio 2023 le autorità nazionali di vigilanza del mercato, in linea con queste condizioni, non applicheranno le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all'efficienza energetica delle unità di alimentazione di server e prodotti di archiviazione dati e all'efficienza energetica delle sorgenti di energia delle apparecchiature di saldatura, la Commissione si asterrà dall'avviare procedure di infrazione a condizione che tale mancata applicazione non vada oltre quanto necessario e sia limitata nel tempo dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.
Tale approccio dovrebbe applicarsi a tutte le singole unità di un modello di prodotto immesse sul mercato nel periodo di tempo indicato. Le stesse considerazioni si applicheranno anche nel caso in cui dopo il 1° gennaio 2024 le autorità di vigilanza del mercato dovessero rilevare un'unità di prodotto non conforme che è stata però immessa sul mercato prima di tale data.
Note ufficiali
Regolamento (Ue) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (Ue) n. 617/2013 (Gu L 74 del 18.3.2019, pag. 46).
Regolamento (Ue) 2019/1784 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 272 del 25.10.2019, pag. 121).
Cfr. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-survey.
Regolamento (Ue) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/Ce e i regolamenti (Ce) n. 765/2008 e (Ue) n. 305/2011 (Gu L 169 del 25.6.2019, pag. 1).