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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 18 gennaio 2023, n. 621

Autorizzazione unica ambientale (Aua) - N.d.R.: articolo 3, Dpr 59/2013 - Procedura per il rilascio - Istanza di accesso agli atti effettuata ex articolo 22, legge 241/1990 (accesso documentale), ex articolo 5, Dlgs 33/2013 (accesso civico), ex articolo 3, Dlgs 195/2005 (accesso ambientale) - Dovere dell'amministrazione di valutare l'istanza anche ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato (articolo 5, comma 2, Dlgs 33/2013) - Finalità - Garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa - Sussistenza - Istanza di accesso alle informazioni ambientali ex articolo 3, Dlgs 195/2005 - Condizioni - Interesse ambientale - Necessità - Sussistenza

L'istanza di accesso agli atti dell'Autorizzazione unica ambientale (Aua) può essere effettuata dall'impresa sulla base delle diverse discipline previste (documentale, civico, ambientale), e la P.a. deve garantire la risposta di maggior favore.
Questo quanto si evince dalla sentenza 621/2023 del Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi in materia di accesso agli atti. Nella specie la società ricorrente aveva presentato a un Comune del Veneto un'istanza di accesso agli atti relativi alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale (Aua) attivata presso lo stesso Comune da una società terza con cui la ricorrente aveva stipulato un accordo di riservatezza. L'istanza di accesso, negata dal Comune per esigenze di tutela del "know-how" industriale, era stata presentata facendo riferimento alla disciplina sull'accesso documentale (articolo 22, legge 241/1990), civico (articolo 5, Dlgs 33/2013) e ambientale (articolo 3, Dlgs 195/2005).
Il Collegio accoglie in parte il ricorso e ricorda che l'istanza di accesso agli atti può essere contestualmente formulata dal privato, come avvenuto nella specie, tanto con riferimento alla disciplina sull'accesso documentale quanto a quella sull'accesso civico. Ne discende che l'Amministrazione ha il dovere di valutare l'istanza anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Dlgs 33/2013 in materia di accesso civico generalizzato, istituto introdotto al fine di superare le restrizioni imposte dalla disciplina sull'accesso documentale (che impone la sussistenza in capo al richiedente di un interesse individuale alla conoscenza, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata) e che ha la finalità di garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa. Ne consegue, precisa il Consiglio, che al di fuori di casi marginali (istanze massive, vessatorie o emulative) non si può respingere un'istanza di accesso civico generalizzato solo per il fatto che il richiedente ha anche un interesse personale alla conoscenza degli atti. (IM)

Consiglio di Stato

Sentenza 18 gennaio 2023, n. 621