Sentenza Corte di Giustizia Ue 20 aprile 2023, causa C-580/21
Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Accesso prioritario alla rete elettrica per l'elettricità prodotta da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex articolo 16, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2009/28/Ce - Applicazione anche ad impianti di produzione di energia sia da fonti convenzionali che da rinnovabili - Sussistenza - Applicabilità ad impianti di produzione di energia elettrica da recupero termico di rifiuti - Legittimità - Sussistenza - Condizioni - Dispacciamento prioritario solo per l’energia prodotta dalla quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani - Sussistenza
Gli impianti di produzione di energia elettrica da recupero termico di rifiuti godono, come le rinnovabili, della priorità di dispacciamento ex direttiva 2009/28/Ce per la quota prodotta da rifiuti biodegradabili.
A stabilirlo la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 20 aprile 2023, causa C-580/21 rispondendo alla questione pregiudiziale di un Giudice tedesco in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica dal recupero termico di rifiuti che si riteneva beneficiario della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta. Si tratta, nel caso di specie di un impianto che produce energia sia da fonti rinnovabili sia da fonti convenzionali essendo l'energia elettrica ottenuta mediante recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.
L'articolo 16 della direttiva rinnovabili 2009/28/Ce sulla priorità nel dispacciamento dell'energia, affermano i Giudici europei, va interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete spetta sia agli impianti che producono elettricità solo da rinnovabili, sia a quelli "misti" (come nel caso di specie) che producono elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali. Naturalmente la priorità di accesso spetta solo per l'energia elettrica prodotta a partire dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani utilizzati. Spetta agli Stati membri determinare le modalità di applicazione di tale priorità di accesso ad un siffatto impianto.
Si segnala che la direttiva 2009/28/Ce è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2018/2001/Ue (recepita col Dlgs 199/2021) cui si è aggiunto il regolamento 2019/943/Ue sul mercato interno dell'energia: tale regolamento impone il dispacciamento prioritario per le rinnovabili ma afferma che gli impianti commissionati prima del 4/7/2019 (entrata in vigore del regolamento) che erano soggetti al dispacciamento prioritario ex articolo 16 della direttiva 2009/28/Ce continuano a beneficiarne. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 20 aprile 2023, causa C-580/21
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