Sentenza Consiglio di Stato 5 giugno 2023, n. 5472
Rifiuti - Tassa rifiuti (Tari) (N.d.R.: articolo 1, comma 642, legge 147/2013) - Immobili adibiti a collegi, case vacanze - Determinazione della "tariffa della Tari"- Criteri - Tasso di adesione alla raccolta differenziata nelle diverse zone del territorio comunale - Illegittimità - Sussistenza - Quantità e qualità di rifiuti prodotti e costi di gestione del servizio (articolo 1, comma 652, legge 147/2013) - Legittimità - Sussistenza - Differenziazione del tributo a seconda del tipo di attività svolta (abitazioni/strutture ricettive) - Legittimità - Sussistenza
È illegittimo l'atto con cui il Comune commisuri la "tariffa della Tari" (tassa rifiuti) sulla base delle percentuali di raccolta differenziata invece che sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e sui costi di gestione del servizio.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza 5472/2023 pronunciandosi sulla legittimità della deliberazione con cui un Comune campano aveva determinato la tariffa della Tari per gli immobili del territorio locale adibiti a collegi e case vacanze. Delibera annullata dai Giudici di primo grado perché la tariffa era stata determinata anche sulla base delle diverse percentuali di raccolta differenziata riscontrate sul territorio comunale.
Il Collegio avalla la decisione del Tar ricordando che ai sensi dell'articolo 1, comma 652 della legge 147/2013 il Comune può commisurare la tariffa "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie", in relazione all'attività svolta, nonché al costo del servizio per la gestione dei rifiuti. Pertanto, precisa il Consiglio, non possono essere "surrettiziamente" utilizzati altri criteri mediante i quali perseguire obiettivi, come quello di accrescere la diffusione della raccolta differenziata, che compromettono il rapporto tra la tariffa e la quantità e qualità di rifiuti prodotti. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 5 giugno 2023, n. 5472
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