Sentenza Corte di Cassazione 12 gennaio 2024, n. 1454
Sostanze chimiche – Reach – Articolo 67, regolamento 1907/2006/Ce – Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o utilizzazione di sostanze per le quali l’allegato XVII prevede una restrizione – Violazione – Reato – Articolo 16, Dlgs 133/2009 – Natura di reato proprio – Sussistenza – Definizioni di fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore – Articolo 3, regolamento 1907/2006/Ce – Soggetto che si limita ad immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza non conforme – Configurabilità del reato – Insussistenza
Il soggetto che si limita ad immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza chimica non conforme alle restrizioni stabilite dal regolamento 1907/2006/Ce, secondo la Cassazione, non commette reato ai sensi del Dlgs 133/2009.
Dalla lettura dell'articolo 16 del Dlgs 133/2009 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento 1907/2006/Ce), sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 12 gennaio 2024, n. 1454, emerge con immediata evidenza che il Legislatore, nel sanzionare la fabbricazione, la messa in circolazione o l'utilizzo di sostanze non conformi alle condizioni di restrizioni previste dall'allegato XVII del regolamento "Reach", fa riferimento non alle condotte di "chiunque", ma, specificamente, alle condotte del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore a valle.
Il reato in questione, quindi, è un reato proprio configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti in questione e non anche a carico del "distributore", ovvero del soggetto che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato la sostanza non conforme.
La Suprema Corte ha così deciso di annullare – senza rinvio – la sentenza con la quale il Tribunale di Genova aveva dichiarato la penale responsabilità del legale rappresentante di una ditta che, dopo aver acquistato una cisterna di colla contenente toluene in misura eccedente il limite previsto al punto 48 – allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce, l'aveva confezionata in tubetti per poi rivenderla a grossisti, i quali a loro volta la cedevano ai rivenditori finali. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 gennaio 2024, n. 1454
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