Sentenza Corte di Giustizia Ue 25 giugno 2024, n. C-626/22
Ippc/Aia - Direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc) 2010/75/Ue - Procedimento di rilascio e riesame di un'autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'esercizio di un'installazione industriale ex articolo 12, direttiva 2010/75/Ue - Prescrizioni in relazione alla limitazione delle emissioni - Considerazione in sede di rilascio del titolo oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale anche di tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione - Obbligatorietà - Sussistenza - Condizioni contenute nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, direttiva 2010/75/Ue - Mancato rispetto delle prescrizioni e obbligo del gestore dell'impianto di conformarsi ad esse nel più breve tempo possibile ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2010/75/Ue - Sussistenza - Ripetute proroghe rilasciate dall'Amministrazione per conformarsi alle prescrizioni - Contrasto con la direttiva 2010/75/Ue - Sussistenza
Sono illegittime per l'Unione europea le prolungate proroghe concesse al gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) per mettersi a norma con le prescrizioni imposte nell'autorizzazione.
È questo uno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 25 giugno 2024, n. C-626/22 relativa alla autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata a uno stabilimento industriale italiano. I Giudici europei hanno evidenziato come l'articolo 8 della direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/Ue (implementata in Italia con il Titolo III-bis della Pate II del Dlgs 152/2006) obbliga il gestore nel caso in cui l'impianto non rispetti le condizioni dell'autorizzazione ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per tornare in conformità a quanto prescritto.
La normativa nazionale che ha permesso la concessione al gestore di una serie prolungata di proroghe per uniformarsi alle prescrizioni ambientali impostegli si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva europea. La direttiva 2010/75/Ue inoltre afferma che se l'attività dell'installazione interessata presenta pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, è obbligatorio sospendere l'esercizio dell'impianto.
Infine la Corte Ue ha sostenuto che in sede di rilascio o riesame dell'autorizzazione l'Amministrazione deve valutare non solo gli inquinanti prevedibili in funzione del tipo di attività industriale da autorizzare ma fissare prescrizioni e limiti anche per tutte le sostanze scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione, anche per quelle che in sede di primo rilascio del titolo non erano state considerate. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 25 giugno 2024, n. C-626/22
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