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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 giugno 2024, n. 17715

Whistleblowing - Segnalazione di illeciti conosciuti nell'ambito del contesto lavorativo - Articolo 54-bis, Dlgs 165/2001 (abrogato e sostituito dal Dlgs 24/2023) - Tutela del segnalante - Operatività - Segnalazioni realizzate violando la legge per raccogliere prove di illeciti - Ammissibilità - Esclusione - Segnalazioni realizzate senza garantire la segretezza della stessa e del segnalante e con la finalità di screditare il segnalato - Ammissibilità - Esclusione

Non tutte le segnalazioni di illeciti conosciuti in ambito lavorativo sono tutelate dalla disciplina whistleblowing e se sono realizzate violando la segretezza e per finalità diffamatorie si rischia il licenziamento.
Lo si evince dalla sentenza 17715/2024 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'istituto del whistleblowing, lo strumento per la protezione dei soggetti che segnalano reati o irregolarità altrui (anche ambientali) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.
Nelle motivazioni la Corte ha infatti affermato che le tutele previste dalla disciplina del whistleblowing (contenuta dapprima nell'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001 e oggi nel Dlgs 24/2023) non si applicano al caso del lavoratore che effettui di propria iniziativa indagini e che violi la legge per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro. E nemmeno, come indicato dai Giudici di merito, laddove la segnalazione sia effettuata senza garantire la segretezza della stessa e del nominativo del segnalante e con la finalità di screditare il segnalato.
Sulla base di tali principi, la Corte ha confermato nella specie la legittimità del licenziamento di una lavoratrice del settore pubblico per plurimi illeciti disciplinari, tra cui l'utilizzo improprio del whistleblowing. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 27 giugno 2024, n. 17715