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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 agosto 2024, n. 7033

Disposizioni trasversali - Associazioni di protezione di interessi ambientali "non riconosciute" - Soggetto non incluso nell'elenco di cui alla legge 349/1986 - Legittimazione ad agire in giudizio - Possibilità di impugnare provvedimenti amministrativi in danno dell'ambiente ai sensi dell'articolo 18, legge 349/1986 - Condizioni - Rappresentatività del territorio che si assume di tutelare, prossimità territoriale dell'associazione con l'opera la cui realizzazione si intende contestare, dimostrazione di un danno anche potenziale derivante dalla realizzazione dell'opera - Necessità - Sussistenza - Rifiuti - Via (Pua/Paur/Pauar)/Vas - Provvedimento di compatibilità ambientale (N.d.R.: articolo 27-bis, Dlgs 152/2006) relativo a una discarica di rifiuti (N.d.R.: articolo 3, Dlgs 36/2003) - Impugnazione da parte di Associazione ambientale non riconosciuta priva dei requisiti di territorialità e rappresentatività della popolazione - Legittimazione ad agire in giudizio - Esclusione

Un'associazione ambientale non "riconosciuta" ai sensi della legge 349/1986 può agire a tutela dell'ambiente per bloccare un impianto industriale ma deve dimostrare di rappresentare il territorio colpito e il danno che deriverebbe.
I "paletti" sono stati affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza 7 agosto 2024, n. 7033. L'articolo 18 della legge 349/1986 consente alle Associazioni per la tutela ambientale incluse in apposito elenco di intervenire nei giudizi per danno ambientale per annullare provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi. Anche le associazioni "ambientali" che non rientrano nell'elenco possono impugnare atti illegittimi lesivi dell'ambiente ma, secondo i Giudici, con un aggravio motivazionale.
Il Consiglio di Stato afferma, infatti, che è indispensabile per essere legittimati ad agire in giudizio per contestare un determinato provvedimento amministrativo, dimostrare il rapporto di prossimità tra chi agisce e l'opera oggetto del provvedimento impugnato, la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare, e dedurre un danno, anche solo potenziale (cioè che ragionevolmente si verificherà in futuro) derivante dalla realizzazione dell'opera.
Nel caso di specie i Giudici hanno negato la legittimazione ad agire perché non è stato possibile rilevare quanti fossero gli iscritti all'Associazione in questione ed è risultato che la stessa fosse ubicata in un Comune a 10 km dall'impianto (nel caso di specie una discarica di rifiuti). Infine tra il Comune di destinazione dell'opera e quello dove opera l'Associazione è presente un elemento di discontinuità geografica, cioè un fiume che "taglia" sostanzialmente il territorio e "rende l'impatto - e quindi il danno - lamentato indubbiamente meno apprezzabile sotto il profilo dell'interesse associativo a ricorrere." (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 agosto 2024, n. 7033