Sentenza Corte di Cassazione 2 settembre 2024, n. 23530
Rifiuti - Tributo comunale rifiuti e servizi (Tares) ex articolo 14, Dl 201/2011 (N.d.R.: per la Tari articolo 1, comma 641, legge 147/2013) - Presupposti ex articolo 62, Dlgs 507/1993 (N.d.R.: per la Tari articolo 1, comma 642, legge 147/2013) - Esclusioni ex articolo 62, Dlgs 507/1993 (N.d.R.: per la Tari articolo 1, comma 649, legge 147/2013) - Dimostrazione da parte del contribuente della presenza delle condizioni per beneficiare della esenzione dal pagamento del tributo - Necessità - Sussistenza
Tutti i locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti urbani devono pagare la tassa rifiuti, spettando al cittadino provare di avere diritto a una sua riduzione o esenzione nei casi previsti dalla legge.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione civile nella sentenza 2 settembre 2024, n. 23530. La vicenda in esame ha riguardato il tributo comunale rifiuti e servizi (Tares) ma il principio è estendibile anche all'attuale tassa rifiuti (Tari) ex articolo 1, comma 642, legge 147/2013. I Giudici hanno sottolineato come la tassa rifiuti poggi sulla presunzione della produzione di rifiuti urbani dei locali e delle aree detenute dal contribuente, per cui egli è soggetto al tributo.
Tale presunzione non è assoluta. Il contribuente può dimostrare che aree o locali siano inidonee alla produzione di rifiuti o che in tali zone vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese (vedi articolo 62, Dlgs 507/1993). La prova non spetta dunque al Comune che in assenza di una specifica richiesta del cittadino o della impresa di riduzione o esenzione dal tributo legittimamente procede alla sua applicazione. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 2 settembre 2024, n. 23530
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