Legge 7 ottobre 2024, n. 152
Manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - Stralcio - Accensione di falò e deroghe alla Parte IV del Dlgs 152/2006
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Parlamento italiano
Legge 7 ottobre 2024, n. 152
(Guri 17 ottobre 2024 n. 244)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica
Articolo 1
Principi generali
1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della Comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si definiscono "enti di rievocazione storica" le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.
2. Ai fini della presente legge si definiscono "manifestazioni di rievocazione storica" le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a Enti di rievocazione storica, a Enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una Comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni; si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.
Articoli da 3 a 8
(omissis)
Articolo 9
Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare
1. All'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare".
2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le Regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falò e di fuochi rituali. I falò e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.
Capo II
Disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Articoli da 10 a 11
(omissis)
Capo III
Disposizioni finali
Articolo 12
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 ottobre 2024