Decreto direttoriale MinAmbiente 20 dicembre 2024, n. 302
Avviso pubblico per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto e di un credito d'imposta per promuovere il vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari nelle zone economiche ambientali
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 20 dicembre 2024, n. 302
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 23 dicembre 2024)
Il Direttore generale
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il Dpcm del 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", (G.u. Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021) ed in vigore dall'8 ottobre 2021, che ha previsto l'istituzione della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 (G.u. n. 264 dell'11 novembre 2022) recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito nella legge del 16 dicembre 2022, n.204 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2023) con il quale, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 15, il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a decorrere dal 12 novembre 2022;
Visto il Dpr del 3 febbraio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 378 in data 13 febbraio 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Loredana Gulino l'incarico di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (Diag) del Mase;
Visto il Dpcm 30 ottobre 2023, n. 180 "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128", che ha previsto l'istituzione della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (Tbm);
Visto il Dm n. 100 del 14 marzo 2024 recante la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario in corso, sviluppa le priorità politiche individuate nell'Atto di indirizzo per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026;
Visto il Dpcm 31 maggio 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (Tbm) al Contrammiraglio (CP) Francesco Tomas;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e, in particolare, l'articolo 1, commi da 760 a 765, che prevedono un contributo economico a fondo perduto e un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle Zone Economiche Ambientali, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro per il contributo economico a fondo perduto e di 5 milioni di euro per il credito d'imposta, per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2024 n. 387 che stabilisce termini e modalità per il riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;
approva il seguente avviso pubblico
Articolo 1
Definizioni
a) "Decreto attuativo": decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2024 n. 387.
b) "Legge 30 dicembre 2020, n. 178": la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che prevede all'articolo 1, commi da 760 a 765, un contributo economico a fondo perduto e un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle Zone economiche ambientali, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro per il contributo economico a fondo perduto e di 5 milioni di euro per il credito d'imposta, per ciascuno degli anni 2021 e 2022che prevede all'articolo 227 la concessione del contributo straordinario.
c) "Soggetti attuatori": Sogei -Società generale d'informatica S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'articolo 5 del Decreto attuativo, nonché per le attività di istruttoria delle istanze concernenti il contributo economico a fondo perduto e il credito d'imposta e per la definizione dei relativi importi e Consap — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 e degli adempimenti connessi, nonché delle attività di cui all'articolo 7 del decreto attuativo.
d) "Regolamento de minimis": il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e il regolamento (Ue) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
e) "Utilizzatori" ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
f) "Imballaggio per la vendita o imballaggio primario": l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; per imballaggio riutilizzabile si intende l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.
g) "Zone economiche ambientali (Zea)": aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali istituite con il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, articolo 4-ter, comma 1.
Articolo 2
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità al contributo economico a fondo perduto
1. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto attuativo, possono presentare la domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto gli utilizzatori ovvero, ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
— i commercianti;
— i distributori;
— gli addetti al riempimento;
— gli utenti di imballaggi;
— gli importatori di imballaggi pieni.
2. Per poter accedere al contributo economico gli utilizzatori, di cui al comma 1, devono:
a) avere sede operativa all'interno di una Zea;
b) aver sostenuto e documentato, nell'anno 2022, spese per l'introduzione per la vendita del sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, ovvero di cui alle lettere b) e e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Le suddette spese sono ammissibili ove attinenti all'introduzione per la vendita del sistema del vuoto a rendere e ove sostenute alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a prescindere dai principi contabili adottati.
Articolo 3
Importo del contributo economico a fondo perduto
1. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto attuativo, al netto degli oneri di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto attuativo sono ripartite, sino ad esaurimento della disponibilità del finanziamento, secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili. Il contributo a fondo perduto non può in ogni caso essere superiore all'importo massimo di 10.000 euro per ogni beneficiario riferito all'anno 2022. Il contributo è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria sul de minimis di cui all'articolo 1, lettera d).
2. Nel caso in cui la misura del contributo sia superiore a 150.000 euro, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 76/2020.
Articolo 4
Istanza per il riconoscimento del contributo economico a fondo perduto
1. L'Istanza per il riconoscimento del contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
2. L'istanza contiene le seguenti informazioni:
— i dati anagrafici del soggetto richiedente ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
— il codice fiscale e la partita Iva del soggetto richiedente ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
— l'Iban del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo, così come precisato al successivo articolo 6;
— l'indirizzo di posta elettronica certificata;
— la spesa sostenuta e documentata nell'anno 2022 per l'introduzione del sistema del vuoto a rendere;
— la sede operativa all'interno di una Zea;
— gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il soggetto richiedente, con la medesima istanza, deve allegare:
— la documentazione, in un solo file, attestante la spesa sostenuta, nell'anno 2022 per l'introduzione del sistema del vuoto a rendere.
Articolo 5
Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali Spid e Cie, al portale che verrà indicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a partire dal giorno 21 maggio 2025.
2. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovrà essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione" pubblicato sul portale di cui al comma 1.
3. Le istanze dovranno essere trasmesse con le suddette modalità a partire dal giorno 4 giugno 2025 e non oltre il giorno 30 giugno 2025.
4. Nel periodo di cui al comma 3 è possibile, in caso di errore, modificare l'istanza precedentemente trasmessa accedendo alla propria area riservata disponibile sul portale. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, entro la data del 29 agosto 2025.
5. A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico e recante un numero identificativo da citare obbligatoriamente in tutte le comunicazioni relative alla procedura di richiesta. Entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al comma 3, è pubblicato, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sul portale di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo economico a fondo perduto corredato dalla relativa denominazione, dell'importo richiesto e dell'importo concesso, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina europea sul regime di aiuti "de minimis" e del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
6. L'accoglimento o il rifiuto dell'istanza è reso noto al soggetto richiedente entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al comma 3 e riportato altresì nell'area riservata di cui al comma 4.
Articolo 6
Erogazione del contributo economico a fondo perduto
1. L'erogazione del contributo è effettuata dalla società Consap Spa mediante accredito sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'istanza, in conformità al regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. I dati relativi alla verifica che il conto corrente sul quale è erogato il bonifico, identificato dal relativo codice Iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente sono trasmessi alla Guardia di Finanza per il relativo controllo.
Articolo 7
Controlli concernenti il contributo economico a fondo perduto
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, successivamente all'erogazione del contributo economico a fondo perduto, procede allo svolgimento dei controlli a campione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ove richiesto, i soggetti attuatori forniscono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
3. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca, totale o parziale, del medesimo contributo e al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.
5. Gli utilizzatori di imballaggi rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni relative ai quantitativi di imballaggi gestiti nell'ambito dei sistemi di vuoto a rendere oggetto della sperimentazione.
Articolo 8
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità per la concessione del credito d'imposta
1. Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto attuativo, possono presentare la domanda di concessione del credito d'imposta i soggetti beneficiari del contributo economico a fondo perduto indicati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, che abbiano riconosciuto agli acquirenti, nell'anno 2022, un abbuono all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura, o nella ricevuta fiscale, o nello scontrino fiscale o nel documento commerciale.
Articolo 9
Importo del credito d'imposta
1. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 8 è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti, e fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto attuativo, al netto degli oneri di gestione di cui all'articolo 2, comma 1 del richiamato decreto attuativo.
Articolo 10
Istanza per il riconoscimento del credito d'imposta
1. L'Istanza per il riconoscimento del credito d'imposta è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
2. All'istanza deve essere allegata la documentazione, in un unico file, attestante che, nell'anno 2022, è stato riconosciuto un abbuono all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso.
3. L'Istanza per il riconoscimento del credito d'imposta deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali Spid e Cie, al portale che verrà indicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a partire dal giorno 16 settembre 2025.
4. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovrà essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione" pubblicato sul portale di cui al comma 1.
5. Le istanze dovranno essere trasmesse con le suddette modalità entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.
6. L'elenco dei beneficiari del credito d'imposta è trasmesso all'Agenzia delle entrate e successivamente pubblicato nel sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto attuativo.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente all'ambito di attribuzione del contributo economico a fondo perduto e del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 760 a 765, della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, con riferimento alle misure che devono essere adottate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2016/679.
2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 2 del Decreto attuativo sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del regolamento (Ue) 2016/679 e disciplina le modalità ed i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento nonché le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (Ue) 2016/679.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativamente alle attività svolte ai fini della concessione del contributo economico a fondo perduto e del credito d'imposta, e l'Agenzia delle entrate, in merito all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto attuativo, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuno per le attività di propria competenza. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (Ue) 2016/679. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali comuni del soggetto beneficiario del credito. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate rappresentano il set informativo minimo per la corretta fruizione del credito e per verificare, quindi, che l'utilizzo del credito avvenga nei limiti dell'importo del credito disponibile.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione di cui all'articolo 5 paragrafo 1, lettera e), del regolamento (Ue) 2016/679, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento ovvero entro il maggior termine derivante dalla definizione di eventuali giudizi.
5. Allo stesso modo, i dati trattati ai fini del presente decreto sono conservati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Decreto attuativo e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
Articolo 12
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti nonché a quanto previsto nel decreto attuativo.
Articolo 13
Pubblicità
1. Il presente Avviso pubblico nonché ogni modifica e integrazione allo stesso sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.