Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 4 ottobre 2024, causa C-727/22

Valutazione ambientale strategica (Vas) – Campo di applicazione – Articolo 3, direttiva 2001/42/Ce – Piani/programmi elaborati per determinati settori che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale – Cumulatività delle due condizioni – Sussistenza – Nozione di piani e programmi – Articolo 2, direttiva 2001/42/Ce – Condizioni – Previsione da parte di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative – Misura adottata dal governo di uno Stato membro unicamente sulla base di una disposizione della Costituzione di tale Stato membro che prevede che il potere esecutivo dello Stato è esercitato da detto Governo – Insussistenza

Non è contestabile per omessa valutazione ambientale strategica (Vas) la pianificazione approvata dal Governo nell'esercizio dei poteri "esecutivi" affidatigli direttamente dalla Costituzione.
Tale misura, precisa la Corte di Giustizia in una sentenza del 4 ottobre 2024 (C-727/22), non costituisce un "piano" o un "programma" ai sensi della direttiva 2001/42/Ce sulla valutazione ambientale strategica strategica.
Il caso specifico giunto all'esame del Giudice Ue riguarda un "Quadro di pianificazione nazionale" adottato dal Governo irlandese sulla base della norma costituzionale secondo la quale "il potere esecutivo dello Stato è esercitato dal Governo". Tale disposizione, chiarisce il Giudice Ue, non disciplina l'adozione di piani o di programmi determinando le autorità competenti per adottarli e la relativa procedura di elaborazione - come richiesto ai fini dell'applicazione della disciplina Vas - bensì si limita a stabilire la competenza del potere esecutivo dello Stato in conformità al principio costituzionale della separazione dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo.
Tale conclusione, precisa la sentenza in chiusura, non esclude la valutazione alla luce della direttiva Vas dei piani/programmi che saranno eventualmente adottati per attuare il "Quadro di pianificazione nazionale" suddetto. (AG)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 4 ottobre 2024, causa C-727/22

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/Ce – valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di "piani e programmi (...) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative" – Misura adottata dal governo di uno Stato membro unicamente sulla base di una disposizione della Costituzione di tale Stato membro che prevede che il potere esecutivo dello Stato è esercitato da detto governo o sotto la sua autorità