Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2025, n. 23329
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 231/2001 per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex articolo 316-ter del Codice penale - Ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili (secondo Conto energia ex Dm 19 febbraio 2007) attraverso false attestazioni al Gestore dei servizi energetici, società pubblica che rilascia le agevolazioni - Applicazione all'Ente delle sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 231/2001 - Condizioni - Conseguimento da parte della società di un profitto di rilevante entità - Sussistenza - Definizione di "profitto di rilevante entità" - Considerazione non solo del dato oggettivo riferito alla consistenza del vantaggio conseguito ma anche di quello soggettivo relativo all'incidenza del profitto illecito in relazione alla specifica attività dell'Ente, al suo volume di affari, alla struttura dell'impresa, alla sua posizione sul mercato - Legittimità - Sussistenza
Sanzioni aumentate per l'impresa che trae un profitto - anche indiretto - sul mercato dal reato commesso, a suo vantaggio o nel suo interesse, dal dirigente o dai dipendenti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Il Dlgs 231/2001 stabilisce che un Ente è responsabile in via amministrativa (cioè tenuto a pagare una somma di denaro) per i reati commessi da suoi manager o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società. Nel caso in cui il guadagno per l'impresa sia di rilevante entità il Giudice aggiunge alla pena pecuniaria delle sanzioni "interdittive". Si tratta di una serie di misure di vario tipo: divieto di esercitare l'attività o di stipulare contratti con l'Amministrazione pubblica; sospensione dell'autorizzazione posseduta; esclusione da finanziamenti o agevolazioni.
La Corte di Cassazione nella sentenza 23 giugno 2025, n. 23329 ha definito come intendere il profitto "di grande rilevanza". Una valutazione, afferma la Suprema Corte, che supera il mero dato oggettivo del denaro ottenuto e si estende a elementi soggettivi derivanti dalla attività criminosa. Ad esempio il maggiore "potere" acquisito sul mercato nei confronti di clienti e fornitori. O la cresciuta autorevolezza verso gli istituti bancari. In altre parole il profitto illecito può incidere sulla specifica attività dell'Ente, sul suo volume di affari, sulla struttura dell'impresa, sulla sua posizione sul mercato.
Cosicché, sostiene la Corte di Cassazione "un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell'Ente nei cui confronti si procede." (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 giugno 2025, n. 23329
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