Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Legge 17 marzo 2026, n. 36

Legge di delegazione europea 2025 - Stralcio - Acque, Economia sostenibile, Imballaggi, Ippc/Aia, Rifiuti, Sostanze pericolose

Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026

Parlamento italiano

Legge 17 marzo 2026, n. 36

(Guri 25 marzo 2026 n. 70)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea

Articolo 1

Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Articolo 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Capo II

Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee

Articolo 3

Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (Ce) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (Ce) n. 2246/2002 della Commissione

(omissis)

Articolo 4

Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (Ue) 2017/2394 e le direttive (Ue) 2019/771 e (Ue) 2020/1828

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (Ue) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;

b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (Ue) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;

c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (Ue) 2024/1799;

d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (Ue) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (Ue) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (Ue) 2024/1799;

e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (Ue) 2024/1799;

f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21

(omissis)

Articolo 6

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (Ue) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di "questioni con implicazioni transfrontaliere", di cui all'articolo 5 della direttiva (Ue) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/Cee del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (Ue) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (Ue) 2025/1237.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2007/36/Ce, 2014/59/Ue e (Ue) 2017/1132 e i regolamenti (Ue) n. 1094/2010, (Ue) n. 648/2012, (Ue) n. 806/2014 e (Ue) 2017/1129

(omissis)

Capo III

Deleghe al governo per l'attuazione di regolamenti europei

Articolo 9

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/ Cee del Consiglio

(omissis)

Articolo 10

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (Esg), che modifica il regolamento (Ue) 2019/2088 e (Ue) 2023/2859

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (Ue) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (Ue) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (Ce) n. 1005/2009

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (Ue) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;

b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;

c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (Ue) 2024/590;

d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (Ue) 2024/590.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (Ce) n. 166/2006

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (Ue) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;

b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica dell'Unione europea e assicurando la continuità della raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (Ue) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarità dei sistemi informativi;

c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (Ue) 2024/1244, che le autorità regionali competenti abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;

d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (Ue) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;

f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento (Ue) 2024/1244;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026 e a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:

a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1257/2013 e (Ue) 2020/1056 e abroga il regolamento (Ce) n. 1013/2006

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (Ue) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (Ue) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento (Ue) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (Ue) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (Ue) 2024/1157;

c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (Ue) 2024/1157.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (Ue) 2019/1020 e la direttiva (Ue) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/Ce

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;

b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (Ue) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;

c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (Ue) 2025/40.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (Ue) n. 168/2013 e (Ue) 2019/1020 e la direttiva (Ue) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)

(omissis)

Articolo 16

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (Ue) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti

(omissis)

Articolo 17

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (Ue) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)

(omissis)

Articolo 18

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1724

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare lo Sportello unico delle attività produttive territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (Ue) 2024/1735, con il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) del presente comma la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;

b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (Ue) 2024/1735;

d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo status prioritario di progetto strategico;

e) attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2024/1735;

f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (Ue) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unità di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali — triennio 2022-2024.

3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 19

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (Ue) n. 305/2011

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (Ue) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo nonché delle disposizioni settoriali vigenti;

b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonché con la disciplina nazionale di attuazione;

c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (Ue) 2024/3110 nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;

e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (Ue) 2024/3110, in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinché siano destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;

g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;

h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;

i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2024/3110 con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 2026

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e il regolamento (Ue) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del See);

2) direttiva (Ue) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/Ce, 2000/14/Ce, 2011/24/Ue e 2014/53/Ue per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del See);

3) direttiva (Ue) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (Ue) 2024/2841 ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

4) direttiva (Ue) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/Cee del Consiglio (Testo rilevante ai fini del See);

5) direttiva (Ue) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del See);

6) direttiva (Ue) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/Ce, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del See);

7) direttiva (Ue) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/Ce relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del See);

8) direttiva (Ue) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del See);

9) direttiva (Ue) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (Ue) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del See);

10) direttiva (Ue) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/Ce e (Ue) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del See);

11) direttiva (Ue) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;

12) direttiva (Ue) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/Ce relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

13) direttiva (Ue) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda le norme Iva per l'era digitale;

14) direttiva (Ue) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

15) direttiva (Ue) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/Ce per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del See);

16) direttiva (Ue) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda le norme Iva relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'Iva all'importazione;

17) direttiva (Ue) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);

18) direttiva (Ue) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del See).