Opgr Toscana 25 giugno 2025, n. 2
Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Regione Emilia Romagna
Ordinanza Presidente Giunta regionale 25 giugno 2025, n. 2
(Bur 27 giugno 2025 n. 39)
Il Presidente della Giunta regionale
Visto lo Statuto della Regione Toscana ed in particolare l'articolo 4 comma 1 lettera a);
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'articolo 117 comma 1, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 650 del Codice penale;
Visto il Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
Considerato che l'innalzamento delle temperature tipico della presente stagione renderà rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno, con esposizione diretta alla radiazione solare;
Considerate le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate con delibera di Giunta regionale n. 806 del 16/06/2025, che prevedono, nell'ambito delle varie raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare, misure relative all'organizzazione del lavoro quali limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori all'aperto qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;
Ritenuto che l'applicazione delle suddette linee di indirizzo in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, garantisca un'adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
Considerato che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;
Considerato altresì che l'INAIl nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;
Ritenuta la necessità, per tutte le aree o zone del territorio di Regione Toscana interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
Ritenuta quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio toscano interessate dallo svolgimento di attività lavorativa agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2025, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a:
"lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO";
Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'articolo32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;
Ordina
per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:
• è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate con delibera di Giunta regionale n. 806 del 16/06/2025, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
• il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate con delibera di Giunta regionale n. 806 del 16/06/2025;
• in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate con delibera di Giunta regionale n. 806 del 16/06/2025;
• la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo 650 C.p. se il fatto non costituisce più grave reato).
La presente ordinanza è pubblicata sul Burt e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Toscana e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei Comuni toscani, alle Aziende sanitarie provinciali della Regione Toscana, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.