Sentenza Corte di Cassazione, 1° febbraio 2018, n. 4941
Sicurezza sul lavoro - Abbattimento alberi - Infortunio del lavoratore - Reato di omicidio colposo ex articolo 590, Codice penale - Responsabile servizio prevenzione e protezione - Obblighi ex articolo 31, Dlgs 81/2008 - Funzione consultiva - Valenza della nomina quale delega di funzioni - Insussistenza - Responsabilità datore di lavoro - Sussistenza
In tema infortuni sul lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non può assumere la posizione di garanzia propria del datore di lavoro; tutt’al più ne rispondono in concorso.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 1° febbraio 2018, n. 4941, ripercorso un orientamento consolidato, secondo il quale il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31, Dlgs 81/2008 ricopre una figura di consulente, al quale il datore non può trasferire la propria posizione di garanzia. Infatti, in caso di infortunio del lavoratore, il Rspp può –laddove vi siano carenze nel suo operato – risponderne in concorso con il datore, ma la sua responsabilità non può assorbire quella del datore di lavoro.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore di lavoro toscano per l’omicidio colposo di un lavoratore ex articolo 590 C.p. (causato dal taglio improprio di un albero); non avendo potuto lo stesso invocare la totale responsabilità del Rspp.
N.d.r Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 1° febbraio 2018, n. 4941
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