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Sostanze chimiche / pericolose
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 1 agosto 2025, cause riunite C-71/23 e C-82/23

Il regolamento "Clp" 2020/217/Ue è illegittimo nella parte relativa alla classificazione e all'etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l'1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 1 agosto 2025, cause riunite C-71/23 e C-82/23

Impugnazione – ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (Ce) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – regolamento delegato (Ue) 2020/217 – Classificazione del biossido di titanio in polvere contenente l'1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm – Criteri di classificazione di una sostanza come cancerogena – Affidabilità e accettabilità degli studi scientifici – Calcolo del sovraccarico polmonare in particelle – Carattere "decisivo" di uno studio scientifico – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto – Scelta dei parametri di calcolo – Densità delle particelle – valutazione scientifica – Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale – Nozione di "proprietà intrinseche" – Motivazione ad abundantiam