Dm Infrastrutture 4 agosto 2025, n. 152
Gestione emergenze e primo soccorso in ambito ferroviario - Sicurezza sul lavoro - Modifica del Dm 19/2011
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 4 agosto 2025, n. 152
(Guri 10 ottobre 2025 n. 236)
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro della salute
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Il Ministro delle imprese e del made in Italy
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione della direttiva 2001/12/Ce, della direttiva 2001/13/Ce e della direttiva 2001/14/Ce in materia ferroviaria";
Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni";
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante "Attuazione delle direttive 2004/49/Ce e 2004/51/Ce relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";
Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda "ad appositi decreti ministeriali" la definizione delle "modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388";
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, recante "Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)";
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/Ue;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che ha modificato l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno 2022 l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) ha espresso una valutazione negativa in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 19 del 2011;
Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024) 4976 final del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha imposto all'Italia di modificare il citato decreto ministeriale n. 19 del 2011 entro 12 mesi dalla notifica della stessa;
Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 214, all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di ottemperare alla citata decisione di esecuzione C(2024) 4976 final;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988,
Adottano
il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo la parola "predispongono" sono inserite le seguenti: ", in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,";
2) le parole "per ciascun punto della" sono sostituite dalle seguenti: "lungo la";
3) le parole "nei tempi più rapidi possibili anche per" sono sostituite dalla seguente: "incluso";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.".
Articolo 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2025