Decreto Dipartimento protezione civile 18 luglio 2025
Distribuzione delle risorse per il sostegno e lo sviluppo economico dei territori marini nel triennio 2025-2027
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Dipartimento della Protezione civile
Decreto 18 luglio 2025
(Guri 17 novembre 2025 n. 267)
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 4-bis, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto — CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'articolo 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'articolo 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" e, in particolare, l'articolo 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, in particolare, l'articolo 21-bis che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 8 marzo 2023, recante "Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare";
Visto il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di "Misure di coordinamento delle politiche del mare";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", disciplinando il Dipartimento per le politiche del mare e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dell'esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 "politiche del mare";
Tenuto conto che il citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo";
Ravvisata la necessità di stabilire i settori di intervento ammissibili al finanziamento ed i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per l'economia del mare";
Considerati prioritari gli obiettivi di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili nonché di promuovere e diffondere la cultura del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine;
Ritenuto che il suddetto obiettivo possa essere efficacemente perseguito, per il triennio 2025-2027, attraverso:
a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico — sociale e delle infrastrutture dei territori marini;
b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare;
Ritenuto necessario, a tali fini, impiegare la quota prevalente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, per le finalità di sostegno, sviluppo e valorizzazione del tessuto economico — sociale e delle infrastrutture dei territori marini, risultando i relativi interventi, specie se in conto capitale, di valore unitario maggiore rispetto alle iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimità nazionale;
Ritenuto, pertanto, di destinare il 70% delle risorse disponibili nel triennio 2025-2027, alle finalità di sostegno, sviluppo e valorizzazione del tessuto economico — sociale e delle infrastrutture dei territori marini, e di destinare la rimanente quota del 30% alle iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimità nazionale;
Considerato che il miglioramento delle condizioni di vita nei territori marini passa anche attraverso politiche ed iniziative che abbracciano l'intera "blue economy", andando oltre per includere la necessità di assicurare un maggiore livello di sicurezza;
Considerata la necessità di attuare progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico — sociale e delle infrastrutture dei territori marini al fine di migliorare le condizioni di vita delle Comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera da assicurare la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;
Considerata la necessità, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di carattere divulgativo e promozionale, di promuovere e diffondere un'adeguata conoscenza del mare, con le sue caratteristiche e le sue problematiche. Per proteggere il mare è indispensabile promuovere comportamenti, individuali e collettivi, compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite, che ha inserito, tra i suoi obiettivi fondamentali, il goal n. 14 "Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine" (paragrafo 2.9.5, Piano del mare, pag. 139);
Considerata, a tali fini, l'esigenza di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine, nonché la genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili;
Ritenuta la necessità di valorizzare i borghi marinari come elemento identitario delle Comunità costiere italiane nonché di tutelare e diffondere la cultura del mare, delle sue risorse e delle antiche maestranze del mare;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, assicurando il coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati;
Ritenuto di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri che contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei progetti;
Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisca, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;
Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare nella seduta del 25 giugno 2025;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo 1
Definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alla promozione di un'economia e una crescita blu sostenibili nonché alla promozione e alla diffusione della cultura del mare, costituente elemento essenziale della natura da tutelare e valorizzare, secondo gli obiettivi e le linee indicate dal Piano del mare approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) nella seduta del 31 luglio 2023.
2. Per i fini di cui al precedente comma, si provvede mediante interventi di sostegno a:
a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico-sociale e delle infrastrutture dei territori marini, finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera da assicurarne la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;
b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare, finalizzati a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine nonché la genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili.
3. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera a) è destinata una quota del 70% per ciascun esercizio finanziario delle risorse di cui al comma 1.
4. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera b), è destinata la rimanente quota del 30% per ciascun esercizio finanziario delle risorse di cui al comma 1.
Articolo 2
Interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a e b
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate ad Amministrazioni pubbliche, a centri di ricerca, associazioni e comunque a soggetti, pubblici o privati. Resta ferma la possibilità di utilizzare le medesime risorse per la realizzazione diretta, a cura del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nei casi ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire:
a) le finalità, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che possono formare oggetto di proposte progettuali, tenendo conto, altresì, della necessità di valorizzare i borghi marinari e le antiche maestranze del mare;
b) le modalità di presentazione delle medesime proposte progettuali, corredate dal Codice unico di progetto (Cup), se relative ad interventi soggetti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la relativa istruttoria;
c) i criteri di priorità nella concessione dei contributi e del patrocinio di cui al presente decreto;
d) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei progetti finanziati, anche tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato in presenza di interventi soggetti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti finanziati e all'erogazione dei contributi;
f) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 3
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi
1. Il Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri relaziona, con cadenza semestrale, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
Articolo 4
Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.