Imballaggi
Normativa Vigente

Rettifica Parlamento europeo e Consiglio Ue 28 novembre 2025, n. 90971

Rettifica regolamento 2025/40/Ue sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Rettifica regolamento 2025/40/Ue sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Guue 28 novembre 2025)

Rettifica del regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (Ue) 2019/1020 e la direttiva (Ue) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/Ce

Pagina 39, articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera c):

anziché:

"c) 50 ppm per le Pfas (comprese le Pfas polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (Ce) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di Pfas o non-Pfas affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento."

leggasi:

"c) 50 ppm per le Pfas (comprese le Pfas polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (Ce) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, punti 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di Pfas o non-Pfas affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento.".