Dgr Lombardia 1 dicembre 2025, n. XII/5428
Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Regione Lombardia
Deliberazione Giunta regionale 1 dicembre 2025, n. XII/5428
(Bur 15 dicembre 2025 n. 51)
La Giunta regionale
Visti:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", che, all'articolo 21, disciplina l'organizzazione dei servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e, in particolare:
— l'articolo 13, comma 1 che disciplina l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
— l'articolo 28 che inserisce lo stress lavoro-correlato tra i rischi oggetto di valutazione obbligatoria ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
• la Lr 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;
• l'Intesa del 6 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province autonome, concernente il Piano nazionale della prevenzione (Pnp) 2020-2025, che, nell'ambito del Macro Obiettivo 4 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali" e del Programma Predefinito PP8 — Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro, individua come obiettivo la promozione della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l'Intesa del 5 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province autonome, concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali di prevenzione;
• Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004;
Richiamate:
• la Dgr n. 5389 del 18 ottobre 2021 "Approvazione della proposta di Piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle Intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021";
• la Dcr n. XI/2395 del 15 febbraio 2022 del Consiglio regionale, con la quale è stato approvato il Piano regionale di prevenzione 2021-2025, individuando, nel Macro Obiettivo 4 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali", azioni tese a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
• la Dgr n. 6869 del 2 agosto 2022, "Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Ssl)" che assegna alla Direzione generale Welfare il coordinamento, monitoraggio e la verifica delle azioni previste dal Piano regionale e ha previsto l'istituzione di Tavoli Tecnici (Ta.Te.) tripartiti, di cui uno dedicato al Rischio stress lavoro-correlato;
Richiamata la circolare della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ex articolo 6 del Dlgs 81/2008 del 18 novembre 2010, recante "Indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato", che definisce i criteri minimi di riferimento per l'attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008;
Visto l'obiettivo PP08 – OS02 – IS02 del Piano regionale della prevenzione (Prp) 2020-2025, "Promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica svolta dai medici competenti" (articoli 25, 40, 41 e 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8), azione 8 che prevede l'emanazione di atti di indirizzo regionali di carattere strategico e/o tecnico;
Considerato che:
• lo stress lavoro-correlato è definito dall'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 come una "condizione accompagnata da sofferenza o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali conseguenti al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative lavorative", condizione che, se protratta, può incidere negativamente sul benessere, sulla produttività e sulla qualità dei servizi erogati, ed altresì che "Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme";
• le trasformazioni del mondo del lavoro — caratterizzate da una crescente digitalizzazione, da nuovi modelli organizzativi e dalla diffusione del lavoro ibrido o agile – comportano una ridefinizione dei rischi psicosociali, richiedendo aggiornamenti metodologici per la valutazione e la gestione dei fattori di stress, inclusi carico di lavoro, conflitti di ruolo, mancanza di controllo, isolamento e difficoltà relazionali;
• la promozione del benessere organizzativo costituisce oggi un obiettivo strategico delle politiche pubbliche di prevenzione, anche in attuazione degli orientamenti internazionali (Oms, Eu-Osha, Ilo), che individuano la gestione dei rischi psicosociali come elemento chiave di sostenibilità dei sistemi di lavoro e di tutela della salute mentale;
• la crescente attenzione verso il benessere psicosociale dei lavoratori è coerente anche con gli indirizzi del Piano nazionale per la prevenzione 2020-2025 e con la recente Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, che sollecita gli Stati membri a rafforzare le politiche di prevenzione del disagio lavorativo e della salute mentale, integrandole nei sistemi di gestione della sicurezza;
• Regione Lombardia, attraverso il Piano regionale di prevenzione 2021-2025 e il Piano regionale Ssl 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha individuato come ambito prioritario d'intervento la prevenzione dei rischi psicosociali e del rischio stress lavoro correlato con azioni integrate di formazione, monitoraggio e supporto tecnico ai datori di lavoro e ai medici competenti;
Preso atto che:
• il comparto sanitario e sociosanitario costituisce, in Lombardia, uno dei principali settori produttivi e occupazionali, caratterizzato da una complessità organizzativa e relazionale elevata e da un'elevata concentrazione di personale esposto anche a fattori di rischio psicosociale quali carichi emotivi intensi, turnazioni, reperibilità e gestione di emergenze/urgenze;
• il settore sanità, per dimensione, articolazione territoriale e rilevanza dei servizi erogati, riveste un ruolo strategico nel sistema socioeconomico regionale e presenta una elevata esposizione a condizioni lavorative potenzialmente stressogene, in un contesto di confronto anche con altri comparti produttivi;
Visto il documento "Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti", elaborato dal Ta.Te Stress lavoro-correlato, che definisce attività e compiti dei medici competenti delle strutture socio-sanitarie, per la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione nelle strutture socio-sanitarie;
Dato atto che:
• la Cabina di Regia regionale per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 9 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole, con riserva da parte delle rappresentanze sindacali, al documento proposto;
• la Direzione generale Welfare ha verificato la coerenza tecnica, normativa e programmatica del documento citato rispetto alle strategie regionali e nazionali vigenti, e al raggiungimento degli indicatori PP08;
Rilevato che l'approvazione del documento di cui trattasi risponde agli obiettivi del Pnp 2020-2025 e del Prp 2021-2025 e rappresenta un ulteriore strumento operativo a supporto delle azioni del Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ritenuto pertanto di approvare il documento "Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti", allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
Precisato che dette linee di indirizzo potranno essere aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione normativa, alle nuove evidenze scientifiche e ai risultati delle attività di monitoraggio e ricerca condotte nell'ambito del sistema regionale di prevenzione;
Ritenuto che:
• le Ats e le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (Uooml) presso le Asst assicurino la diffusione capillare delle citate Linee di indirizzo, in particolare alle strutture socio-sanitarie del territorio di competenza sia all'interno del Comitato territoriale di coordinamento, ex articolo 7 del Dlgs 81/2008, sia con specifici eventi divulgativi rivolti anche ai medici competenti;
• le Ats monitorino l'applicazione del citato documento;
Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl) e sul Portale regionale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto le attività previste saranno realizzate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili.
Delibera
1. di approvare il documento "Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti", allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prevedere che le Ats e le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (Uooml) presso le Asst assicurino la diffusione capillare del documento di cui al punto 1), in particolare alle strutture socio-sanitarie del territorio di competenza sia all'interno del Comitato territoriale di coordinamento, ex articolo 7 del Dlgs 81/2008, sia con specifici eventi divulgativi rivolti anche ai medici competenti;
3. di prevedere che le Ats monitorino l'applicazione del documento di cui al punto 1);
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl) e sul Portale regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
