Sentenza Corte di Cassazione 22 luglio 2019, n. 32507
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Caduta da automezzo adibito a raccolta e trasporto rifiuti - Condotta consapevolmente pericolosa del lavoratore - Sussistenza - Responsabilità del datore di lavoro per mancata adeguata formazione e informazione ai lavoratori (N.d.R.: articolo 18, Dlgs 81/2008) - Nesso di casualità tra la condotta omissiva del datore ed evento mortale - Insussistenza
La mancata formazione dei lavoratori non fa ricadere in capo al datore la responsabilità di un infortunio, quando la causa di questo dipende dalla condotta consapevolmente rischiosa del lavoratore. La Corte di Cassazione con sentenza 22 luglio 2019, n. 32507, ha escluso la responsabilità per colpa (N.d.R.: articolo 42, codice penale) del datore di lavoro, e ha evidenziato come nel caso in esame il nesso di casualità tra la condotta omissiva del datore di lavoro che non ha formato i dipendenti e l'evento che ha causato la morte, è interrotto dal comportamento consapevolmente rischioso del lavoratore, sottolineando che anche in presenza di un'adeguata formazione, (N.d.R.: come dovuta ai sensi dell'attuale normativa ex articolo 18, Dlgs 81/2008, "Obblighi del datore di lavoro"), l'infortunio si sarebbe verificato ugualmente a causa della totale mancanza di interesse del lavoratore in tema di sicurezza. Nel caso in esame, i giudici della Corte Suprema hanno ritenuto l'imputata campana non colpevole per l'infortunio causato dall'iniziativa dello stesso operatore ecologico, che aggrappandosi sul retro dell'automezzo privo di pedana, scivolava cadendo a terra e procurandosi le lesioni mortali. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 22 luglio 2019, n. 32507
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