Regolamento Commissione Ue 2025/2006/Ue
Aggiornamento specifiche per progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet previste dal regolamento 2023/1670/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 18 dicembre 2025, n. 2025/2006/Ue
(Guue 23 dicembre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) 2023/1670 della Commissione2 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet.
(2) La direttiva 2014/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio3 introduce requisiti di progettazione specifici per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Gli smartphone, gli altri telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet disciplinati da tale direttiva dovrebbero pertanto essere esentati dal regolamento (Ue) 2023/1670.
(3) L'allegato II del regolamento (Ue) 2023/1670 prevede che una serie di pezzi di ricambio sia messa a disposizione di riparatori professionisti o utenti finali e stabilisce due diversi termini massimi di consegna di tali pezzi di ricambio: cinque giorni lavorativi nei primi cinque anni e dieci giorni lavorativi nei due anni restanti. La durata dell'obbligo di fornire pezzi di ricambio può tuttavia essere superiore a sette anni. È pertanto necessario correggere tale errore. Dato che l'errore riguarda tutti i prodotti oggetto del regolamento, la stessa correzione deve essere effettuata per ciascun gruppo di prodotti nelle parti da A a D, sezione 1.1, punto 3), del suddetto allegato.
(4) L'allegato II del regolamento (Ue) 2023/1670 stabilisce requisiti per lo smontaggio diversi per varie parti del prodotto. Vi è un errore riguardante i requisiti per la sostituzione del gruppo display, che è stato erroneamente incluso in due sezioni distinte dei requisiti. A fini di chiarezza e coerenza è necessario correggere tale errore nelle parti A, B e D, sezione 1.1, punto 5), di tale allegato. Lo stesso vale per la parte C, sezione 2.1, punto 5), in cui il gruppo di visualizzazione è incluso nelle lettere a) e c); la lettera c) deve pertanto essere soppressa.
(5) L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio4 disciplina in modo esaustivo il tema dell'elusione e si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (Ue) 2023/1670 dall'entrata in applicazione del regolamento (Ue) 2024/1781. L'articolo 6 del regolamento (Ue) 2023/1670 è quindi diventato superfluo e dovrebbe essere soppresso.
(6) È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento (Ue) 2023/1670.
(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 giugno 2025 al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la data di applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile a norma del regolamento (Ue) 2023/1670.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce,
Ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (Ue) 2023/1670 è così modificato:
(1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
"c) smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla direttiva 2014/34/Ue.";
(2) l'articolo 6 è soppresso;
(3) all'articolo 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (Ue) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (Ue) 2023/1670 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.".
Articolo 2
Gli allegati II e IV del regolamento (Ue) 2023/1670 sono rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025
Allegato
Gli allegati II e IV del regolamento (Ue) 2023/1670 sono così rettificati:
A. L'allegato II è così rettificato:
(1) nella parte A, la sezione 1.1 è così rettificata:
(a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.";
(b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.";
(2) nella parte B, la sezione 1.1 è così rettificata:
(a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;";
(b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.";
(3) nella parte C, la sezione 2.1 è così rettificata:
(a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;";
(b) al punto 5), la lettera c) è soppressa;
(4) nella parte D, la sezione 1.1 è così rettificata:
(a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.";
(b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.";
B L'allegato IV è così rettificato:
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (Ue) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.".
Note ufficiali
Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj.
Regolamento (Ue) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (Ue) 2023/826 della Commissione (Gu L 214 del 31.8.2023, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1670/oj).
Direttiva 2014/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gu L 96 del 29.3.2014, pag. 309, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj).
Regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (Ue) 2020/1828 e il regolamento (Ue) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/Ce (Gu L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).