Delibera Autorità garante della concorrenza e del mercato 27 gennaio 2026
Regolamento rating di legalità
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm)
Regolamento attuativo in materia di rating di legalità
(Guri 10 febbraio 2026 n. 33)
L'Autortià garante della concorrenza e delmercato
Nella sua adunanza del 27 gennaio 2026;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
Visto l'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;
Visto il "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità", adottato dall'Autorità con delibera del 12 novembre 2012, n. 24075, come successivamente modificato e integrato, da ultimo, con delibera del 28 luglio 2020, n. 28361;
Ritenuta la necessità di modificare le norme di cui al citato regolamento alla luce della prassi applicativa e dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, nonché per esigenze di sistematizzazione e aggiornamento normativo del dettato regolamentare;
Visti i pareri del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, acquisiti, rispettivamente, in date 1° aprile e 29 maggio 2025 e in data 10 marzo 2025;
Considerati gli esiti della consultazione pubblica deliberata dall'Autorità in data 20 maggio 2025 sullo schema di nuovo regolamento;
Ritenuto di dover approvare in via definitiva il nuovo regolamento in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;
Delibera:
di approvare il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.
Il regolamento sostituisce il precedente, adottato con delibera dell'Autorità del 28 luglio 2020, n. 28361, ed entra in vigore in data 16 marzo 2026.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e nella Gazzetta ufficiale.
Allegato
Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62)
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) rating, rating di legalità istituito dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 inteso quale indicatore premiale del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne facciano domanda, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e incentivare, premiandole, le imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di legalità e di trasparenza;
c) impresa, qualsiasi entità, società o associazione che, a prescindere dalla forma giuridica, svolge attività d'impresa, anche a titolo individuale;
d) sede operativa, la sede in cui viene materialmente esercitata l'attività d'impresa ove sia presente una persona munita dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi;
e) fatturato, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico, nonché dell'importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell'anno di esercizio, ovvero il volume di affari risultante dalla dichiarazione Iva presentata all'amministrazione finanziaria, riferiti alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultanti dall'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la domanda di rating;
f) registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle camere di commercio con competenza provinciale;
g) Rea, Repertorio delle notizie economiche e amministrative, la banca dati pubblica prevista allo scopo di integrare i dati del registro delle imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo alla quale anche gli Enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al registro delle imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni quando esercitano un'attività economica.
Articolo 2
Requisiti di ammissibilità della domanda di rating
1. Ai fini dell'accesso al rating, l'impresa che ne fa domanda deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro;
c) risultare iscritta, alla data della domanda di rating, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Rea.
Articolo 3
Requisiti obbligatori per l'attribuzione e il mantenimento del rating
1. Ai fini dell'attribuzione del rating e del relativo mantenimento, in capo all'impresa devono ricorrere i requisiti obbligatori dati dall'assenza dei motivi ostativi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
Articolo 4
Soggetti rilevanti dell'impresa
1. Si considerano soggetti rilevanti il titolare, gli amministratori, inclusi i consiglieri, l'institore, il Direttore generale, il Direttore tecnico, i procuratori muniti di poteri decisionali e gestionali assimilabili ai poteri del titolare o degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i procuratori muniti di delega sulle materie inerenti ai reati rilevanti ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, ivi inclusa la delega a partecipare alle gare d'appalto, in materia di ambiente o di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i soci persone fisiche titolari di partecipazione di controllo o maggioranza, anche relativa.
2. Sono altresì rilevanti i soggetti, come individuati al comma 1, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la domanda di rating.
Articolo 5
Motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario
1. Ai fini del presente regolamento rilevano i seguenti reati:
i reati citati nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche e, a partire dalla relativa entrata in vigore, quelli corrispondenti di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i reati di cui agli articoli 354, 355, 512-bis, 603-bis, 629 e 644 del Codice penale;
il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli articoli 216 e ss. del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e agli articoli 322 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
il reato di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. L'impresa non può ottenere o mantenere il rating se nei confronti dei soggetti rilevanti di cui all'articolo 4 del presente regolamento:
a) sono in corso di efficacia misure di prevenzione e/o misure cautelari in relazione ai reati di cui al comma 1;
b) è stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis C.p.p.: per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del Codice penale; per i reati di cui agli articoli 603-bis, 629 e 644 del Codice penale; per i reati citati negli articoli 24, 25 e 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) è stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, in relazione ai reati di cui al comma 1;
d) è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, anche non passata in giudicato, in relazione ai reati di cui al comma 1;
e) è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile in relazione ai reati di cui al comma 1.
3. L'impresa non può ottenere o mantenere il rating se nei suoi confronti:
a) sono state emesse misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) è stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis del Codice di procedura penale per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui agli articoli 24, 25 e 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) è stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, anche non passata in giudicato, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive;
f) sono state disposte misure previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
g) è stato disposto il controllo giudiziario ex articolo 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199;
h) è stata disposta l'amministrazione giudiziaria ex articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
i) è stato disposto il controllo giudiziario ex articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
j) è stata disposta la misura della prevenzione collaborativa ex articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Le misure di cui al comma 3, lettere a), e), f), g), h), i) e j) sono ostative al rilascio e al mantenimento del rating solo se in corso di efficacia.
5. Il rating non può essere rilasciato in presenza di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che riguardino l'impresa o i soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento e siano in corso di efficacia. In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, nel caso in cui oggetto di confisca definitiva siano le partecipazioni societarie nell'impresa richiedente, il rating potrà essere rilasciato qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. Nei casi di cui ai commi 2, lettere c), d) e e), e 3, lettere c) e d), il rating potrà essere rilasciato:
a) decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
b) decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale;
c) decorsi due anni dalla irrevocabilità del decreto penale di condanna.
7. In deroga al comma 2, il rating può essere rilasciato se l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche nell'anno precedente la domanda del rating, e ha dato tempestiva comunicazione dell'evento ostativo all'Autorità.
8. In deroga al comma 3, lettere c) e d), il rating può essere rilasciato decorsi tre anni dall'emissione della sentenza di condanna oppure due anni dall'emissione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non passate in giudicato, se l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati e ha dato tempestiva comunicazione dell'evento ostativo all'Autorità.
Articolo 6
Motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica
1. L'impresa non può ottenere o mantenere il rating se destinataria di:
a) provvedimenti di accertamento dell'Autorità o della Commissione europea per illeciti antitrust con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel biennio precedente la domanda di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
b) provvedimenti di accertamento dell'Autorità per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di rating;
c) provvedimenti di accertamento dell'Autorità, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di rating, per le fattispecie di pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Titolo III (Codice del consumo);
d) provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di rating.
Articolo 7
Motivi ostativi di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa o relativi a finanziamenti pubblici
1. L'impresa non può ottenere o mantenere il rating in presenza di atti relativi a violazioni degli obblighi di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa, divenuti definitivi.
2. In deroga al comma 1, l'impresa può ottenere o mantenere il rating se:
a) i debiti sono stati integralmente estinti o pagati, compresi interessi e sanzioni;
b) l'impresa ha aderito a forme di definizione agevolata o rateazione e non è intervenuta la relativa decadenza;
c) l'ammontare dei debiti non supera lo 0,5% del fatturato, fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro.
3. L'impresa non può ottenere o mantenere il rating se destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti definitivi nel biennio precedente la domanda di rating.
Articolo 8
Motivi ostativi amministrativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro
1. L'impresa non può ottenere o mantenere il rating se destinataria di provvedimenti amministrativi dell'Autorità competente all'accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti definitivi nel biennio precedente la domanda di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali.
2. In deroga al comma 1, il rating potrà essere rilasciato ove l'accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.200 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.600 euro, nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la stessa domanda di rating.
Articolo 9
Provvedimenti interdittivi dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac)
1. L'impresa non può ottenere o mantenere il rating se destinataria di provvedimenti interdittivi dell'Anac in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di rating.
Articolo 10
Requisiti premiali
1. La sussistenza di tutti i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento determina il riconoscimento del punteggio base (espresso con il segno *).
2. Il punteggio base sarà incrementato di un segno + al ricorrere di ciascuno dei seguenti requisiti, debitamente comprovati dall'impresa:
a) adesione volontaria ai protocolli o alle intese di legalità vigenti finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità per più della metà dei pagamenti di importo inferiore rispetto a quello fissato dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di adeguati e certificati processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate social Responsibility;
e) iscrizione nella white list prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori;
f) adesione a codici etici adottati dalle associazioni di categoria cui l'impresa aderisce o previsione, nei contratti con i clienti, di clausole di mediazione non obbligatorie per legge per la risoluzione di controversie, o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione;
h) denuncia all'Autorità giudiziaria o alle forze di polizia di uno dei reati previsti dal presente regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei suoi familiari o collaboratori, purché sia stata esercitata l'azione penale.
3. Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultano annotazioni che integrano condotte di grave negligenza, di errore grave nell'esecuzione dei contratti o di gravi inadempienze contrattuali, non ancora impugnate o divenute definitive e pubblicate nel biennio precedente la domanda di rating. L'accertamento non potrà, in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base.
4. Il punteggio è aumentato di un segno +, nei limiti del valore massimo di cui al comma 5, ove l'impresa che presenta domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del presente regolamento abbia già conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno tre volte.
5. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di un segno * aggiuntivo, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo (espresso con il segno ***).
Articolo 11
Domanda di rating
1. L'impresa che intende ottenere il rilascio del rating è tenuta a trasmettere all'Autorità un'apposita domanda compilata seguendo le procedure informatiche previste e le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale basata su un certificato elettronico in corso di validità.
Articolo 12
Dichiarazioni del legale rappresentante
1. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento è attestato dal legale rappresentante dell'impresa con propria dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda. È onere del legale rappresentante acquisire le relative informazioni dai soggetti rilevanti ai sensi del presente regolamento.
2. Il legale rappresentante dell'impresa è tenuto, altresì, a dichiarare se l'impresa è stata destinataria di provvedimenti di diniego, annullamento, revoca o sospensione del rating, in tal caso fornendo gli elementi informativi sopravvenuti rispetto ai motivi alla base dei citati provvedimenti.
3. Nel caso di pagamenti e transazioni finanziarie, effettuate esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge, il legale rappresentante dell'impresa è tenuto ad attestare la veridicità della relativa dichiarazione.
4. Il legale rappresentante attesta la permanenza, per la durata di validità del rating, della validità delle informazioni e della documentazione indicate o prodotte a supporto del possesso dei requisiti premiali e, ove necessario, ne cura il relativo aggiornamento, salvo diversa comunicazione da effettuare ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.
5. Trovano applicazione le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 13
Procedimento per l'attribuzione del rating
1. L'Autorità, viste le tabelle predisposte dalla direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. In caso di incompletezza della domanda presentata o qualora sia necessario acquisire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni con apposita comunicazione. In tali casi, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complete. In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione la domanda stessa si intende ritirata, salvo la possibilità per l'impresa di ripresentarla in qualsiasi momento.
3. L'Autorità può chiedere all'impresa in ogni momento di fornire informazioni e documenti utili alla valutazione della fattispecie.
4. L'Autorità può richiedere informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del rating. Qualora la risposta non pervenga entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata.
5. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è sospeso a partire dalla richiesta di informazioni di cui al comma 4, fino alla data in cui pervengono le informazioni dalle pubbliche amministrazioni, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni per ciascuna richiesta.
6. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 5 del presente regolamento è verificata dall'Autorità, anche a campione, mediante domanda all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.
7. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 5 del presente regolamento è verificata dall'Autorità, anche a campione, mediante domanda agli uffici giudiziari competenti.
8. Il possesso dei requisiti obbligatori è verificato dall'Autorità anche mediante consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le modalità di consultazione sono definite tra Ministero dell'interno e Autorità.
Articolo 14
Verifiche Anac
1. Relativamente alle domande di rating pervenute, ai fini dell'attribuzione del rating, l'Autorità trasmette tempestivamente all'Anac gli elementi e le informazioni utili per l'espletamento delle verifiche di competenza sulla base delle dichiarazioni rese dall'impresa o qualora l'Autorità lo ritenga necessario.
2. L'Anac può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.
3. L'Anac collabora con l'Autorità, ai sensi dell'articolo 222, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione ai fini dell'attribuzione del rating.
Articolo 15
Richieste ai Ministeri
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente regolamento, l'Autorità può sottoporre ai Ministeri dell'interno e della giustizia richieste di informazioni e/o di pareri su questioni di carattere generale o particolare.
Articolo 16
Proroga dei termini
1. L'Autorità, quando ricorrano esigenze istruttorie, può disporre la proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 1, del presente regolamento, fino a sessanta giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa richiedente.
Articolo 17
Esito della domanda
1. Nel caso di accoglimento della domanda, l'Autorità comunica all'impresa l'attribuzione del rating e la inserisce nell'elenco di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
2. Ove riscontri motivi ostativi all'attribuzione del rating, l'Autorità ne dà comunicazione all'impresa richiedente. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
3. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2, l'Autorità adotta le proprie determinazioni conclusive, comunicando all'impresa la decisione di cui al comma 1 o il diniego di attribuzione del rating.
Articolo 18
Durata, rinnovo e incremento del punteggio
1. Il rating ha la durata di tre anni dal rilascio.
2. Il rating può essere rinnovato su domanda dell'impresa, da predisporre ed inoltrare all'Autorità in conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
3. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating e deve essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. In questo caso, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l'Autorità si pronuncia sulla domanda.
4. Nel corso del periodo triennale di validità del rating, l'impresa può presentare la domanda di incremento del punteggio riconosciuto, allegando eventuale documentazione a supporto. Ove ne ricorrono i presupposti, l'Autorità dispone l'incremento del punteggio, dandone conto nell'elenco di cui all'articolo 24 del presente regolamento. Tale incremento non incide sulla scadenza originaria del rating.
5. L'Autorità delibera sulle domande di rinnovo del rating e di incremento del punteggio secondo il procedimento di cui all'articolo 13 del presente regolamento, dandone comunicazione all'impresa ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 19
Annullamento, revoca del rating o riduzione del punteggio
1. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'Autorità dispone l'annullamento del rating.
2. In caso di sopravvenuta perdita di uno dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'Autorità dispone la revoca dello stesso con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.
3. In caso di perdita di uno dei requisiti premiali di cui all'articolo 10 del presente regolamento, durante il periodo triennale di validità del rating, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio dal momento in cui il requisito è venuto meno.
4. L'Autorità comunica all'impresa i motivi alla base dell'annullamento, della revoca del rating o della riduzione, durante il periodo triennale di validità del rating, del relativo punteggio. Al procedimento si applica il comma 2 dell'articolo 17 del presente regolamento.
5. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2 dell'articolo 17 del presente regolamento, l'Autorità comunica all'impresa le proprie determinazioni conclusive.
Articolo 20
Sospensione del rating
1. L'efficacia del rating può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario al fine di consentire all'Autorità di verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca, l'annullamento o il diniego del rating.
2. L'Autorità comunica all'impresa i motivi alla base della sospensione. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Autorità adotta le proprie determinazioni conclusive in ordine alla sospensione. Il provvedimento di sospensione fissa il relativo termine, non superiore a novanta giorni, che può essere motivatamente prorogato per una sola volta.
Articolo 21
Misure in caso di violazione di obblighi informativi relativi ai requisiti
1. L'impresa richiedente o titolare di rating è tenuta a comunicare gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento entro trenta giorni dal verificarsi degli stessi.
2. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1 determina il diniego al rilascio del rating o l'annullamento o la revoca del rating già attribuito e in corso di validità, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.
3. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1 determina, altresì, il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di diciotto mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo, come stabilita dal presente regolamento.
4. L'impresa titolare di rating è tenuta a comunicare all'Autorità la perdita di uno o più requisiti premiali di cui all'articolo 10 del presente regolamento, nonché l'iscrizione nel casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente regolamento che intervengano durante il periodo triennale di validità del rating, entro trenta giorni dal verificarsi di tali eventi. In tali casi l'Autorità dispone la riduzione del punteggio ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del presente regolamento.
5. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 4 determina la riduzione al punteggio base (espresso con il segno *), con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno e per tutta la durata residua del rating di cui all'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.
6. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella verifica dei requisiti per il rilascio del rating, per i profili di loro competenza, non appena ne siano venute a conoscenza, comunicano all'Autorità le eventuali variazioni.
Articolo 22
Verifiche Guardia di finanza
1. Ogni anno l'Autorità individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del rating, e invia il relativo elenco alla Guardia di finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia di finanza comunica all'Autorità gli esiti delle verifiche.
Articolo 23
Monitoraggio
1. L'Autorità può in ogni momento effettuare verifiche sul possesso dei requisiti in capo alle imprese titolari di rating secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Articolo 24
Elenco delle imprese e pubblicità del rating
1. L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating è stato attribuito e rinnovato, con indicazione del punteggio e della relativa scadenza, nonché delle imprese cui il rating è stato sospeso, revocato o annullato, con indicazione della relativa decorrenza. Le iscrizioni relative alla sospensione, alla revoca e all'annullamento permangono nell'elenco aggiornato fino al maggior termine tra la scadenza del rating e sei mesi.
2. È vietato l'utilizzo del logo dell'Autorità. È altresì vietato l'utilizzo o la pubblicazione, al di fuori delle finalità previste e disciplinate dall'ordinamento, del provvedimento con il quale l'Autorità attribuisce il rating. L'impresa può dichiarare di aver conseguito il rating e il punteggio attribuito e di essere presente nell'elenco di cui al comma 1.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 2 comporta la sospensione del rating per la durata della violazione, previo contradittorio da svolgersi nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 17 del presente regolamento.
Articolo 25
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con delibera dell'Autorità del 28 luglio 2020, n. 28361, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino dell'Autorità, ed entra in vigore in data 16 marzo 2026.
2. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ritirate ove non rinnovate entro trenta giorni da tale data. L'impresa interessata può trasmettere la nuova domanda, seguendo le procedure informatiche previste e le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità. Il termine di cui all'articolo 13, comma 1, del presente regolamento decorre dalla data di presentazione della nuova domanda.
3. Le imprese richiedenti o titolari di rating sono tenute a comunicare, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori e premiali.
4. Le imprese titolari di rating alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenute, entro sessanta giorni da tale data, a comunicare all'Autorità l'eventuale esistenza di eventi, preesistenti all'entrata in vigore del regolamento, che ai sensi degli articoli 5, comma 2, lettera b), 5, comma 3, lettere b), f), g), h), i) e j), 5, comma 5, 6, comma 1, lettere b) e c), 7, comma 1, costituiscono motivi ostativi al mantenimento del rating. A tal fine, le imprese utilizzano il modello disponibile sul sito dell'Autorità.
5. A fronte della comunicazione di cui al comma 4 da parte dell'impresa, l'Autorità dispone che il rating continui ad avere validità fino alla data del 16 novembre 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza biennale del rating stesso, con aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
6. Ove l'impresa non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui al comma 4, l'Autorità, qualora venga a conoscenza del motivo ostativo, dispone la revoca del rating con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento e l'applicazione della misura accessoria di cui all'articolo 21, comma 3, del presente regolamento.
7. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 4, 5 e 6, il rating in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere validità fino alla data di scadenza biennale ed è soggetto alle disposizioni del presente regolamento.
8. L'Autorità pubblica sul proprio sito un comunicato esplicativo degli adempimenti relativi alle presenti disposizioni transitorie e finali.
9. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo di cui all'articolo 18, comma 3, del presente regolamento che venga a scadere tra la data di pubblicazione del comunicato di cui al comma precedente e la data di entrata in vigore del presente regolamento, è prorogato di trenta giorni.