Circolare Agenzia delle dogane 21 ottobre 2025, n. 27
Officine di produzione di energia elettrica - Modalità semplificate di tenuta delle contabilità da parte dell'esercente
Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm)
Circolare 21 ottobre 2025, n. 27
(Pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane il 21 ottobre 2025)
Com'è noto, gli esercenti officina elettrica sono obbligati a tenere apposita contabilità dei flussi energetici del proprio impianto, come rilevati dagli strumenti di misura prescritti dall'Ufficio delle dogane competente, ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 58, comma 1, del Tua.
In particolare, ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del Tua i relativi registri d'officina possono essere, in qualsiasi momento, visionati dagli addetti al controllo fiscale e l'esercente ha l'obbligo di esibirli agli stessi in caso di verifica. Inoltre, ai sensi dell'articolo 15 del Tua, ne è prescritta la conservazione per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.
Le modalità di tenuta e di composizione dei registri dell'officina elettrica sono stabilite dall'Amministrazione finanziaria in funzione degli interessi erariali da tutelare.
Per quanto attiene la periodicità di registrazione, la consolidata prassi dell'Agenzia ammette per le officine elettriche alimentate da fonte rinnovabile la rilevazione dei dati di produzione allo scadere di ogni mese solare con la relativa registrazione effettuata entro il primo giorno non festivo del mese successivo.
Analoga periodicità era già consentita per gli altri contatori dell'officina elettrica diversi da quelli di produzione e di acquisto, fatta salva la facoltà dell'Ud o dell'Udam competente di prescrivere una maggior frequenza di registrazione, in modo tale che sia escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta.
Le informazioni annotate sui registri sono poi propedeutiche alla compilazione della dichiarazione annuale di consumo che l'esercente è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del Tua.
All'interno del predetto quadro normativo, quanto al trattamento di favore per le officine di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 52, comma 3, lettera b) del Tua, è stato chiesto alla scrivente da talune Direzioni Territoriali se, in linea con l'obiettivo generale di massimo snellimento degli adempimenti per gli impianti che non generano carico di imposta, sia possibile esimere i relativi esercenti dall'obbligo di sottoporre i registri dell'officina alla preventiva vidimazione presso l'Ud competente.
Al riguardo, nella stessa direzione, v'è da rilevare che analoga semplificazione è già stata introdotta dal 2020, nel settore dell'accisa sugli oli minerali, per gli esercenti impianti e distributori cosiddetti minori, sotto l'osservanza delle norme prescritte per la tenuta della contabilità.
Tutto quanto sopra esposto, apprezzate positivamente le ragioni su cui fondano le richieste pervenute, si accorda agli esercenti le predette officine di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 52, comma 3, lett. b), del Tua, presso le quali non si genera carico di imposta, la semplificazione di non sottoporre i registri d'officina alla preventiva vidimazione annuale da parte dell'Ud o dell'Udam competente, nel rispetto delle modalità semplificate di tenuta della contabilità di cui alla presente circolare.
Nel dettaglio, la nuova istruzione operativa si applica ai soggetti obbligati esercenti officine di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 52, comma 3, lett. b), del Tua, a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:
1. tutta l'energia elettrica prodotta dall'officina elettrica derivi da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia;
2. per quanto esposto al punto precedente, l'officina non ricomprenda anche generatori che impiegano combustibili fossili;
3. l'energia elettrica non ceduta alla rete sia autoconsumata in uso esente all'interno del medesimo sito di produzione dalla stessa impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
4. l'accisa sull'energia elettrica acquistata dall'esercente sia liquidata nelle relative bollette emesse dal venditore operante sul Pod di interscambio con la rete.
Gli esercenti le predette officine, per avvalersi della predetta semplificazione, rispettano le seguenti prescrizioni a tutela dell'interesse fiscale:
a) redigere il registro secondo le modalità di cui all'articolo 2219 del Codice Civile nonché conformemente alle prescrizioni dell'Ud competente, mantenendo l'impostazione delle scritturazioni già consolidata dal medesimo Ud per il registro vidimato;
b) procedere in autonomia alla chiusura del registro vidimato. La prima scritturazione del nuovo registro non vidimato riporta l'ultima scritturazione di quello vidimato;
c) tenere il registro presso l'officina elettrica su supporto elettronico ovvero su supporto cartaceo (in tale evenienza, ovviamente, senza preventiva vidimazione);
d) in caso di utilizzo del supporto elettronico, fornire apposita denuncia integrativa all'Ud competente. Il terminale che ne consente la visualizzazione e la stampa, per periodi temporali selezionabili, agli incaricati dei controlli è ubicato presso l'officina elettrica;
e) annotare, per ogni sistema di misura inserito nel registro, la tipologia di inserzione, la costante K e le informazioni relative alle verificazioni periodiche effettuate dai laboratori autorizzati dall'Agenzia;
f) conservare lo schema unifilare dell'impianto e i certificati di prova dei sistemi di misura fiscali agli atti dell'officina elettrica, anche in forma dematerializzata presso il medesimo supporto elettronico utilizzato per la tenuta del registro;
g) rilevare le letture dei contatori con cadenza non superiore a quella mensile, ovvero con la periodicità più ravvicinata eventualmente prescritta dall'Ud competente, nel rispetto della consolidata prassi dell'Agenzia;
h) in caso di verifica, il registro deve essere reso immediatamente disponibile per i controlli dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del Tua. La chiusura del registro per verifica e le eventuali risultanze relativamente alla contabilità sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro a cura dell'esercente.
Restano, altresì, fermi gli obblighi da parte dell'esercente:
i) di denunciare all'Ud competente qualsivoglia variazione all'assetto impiantistico entro trenta giorni dalla data in cui gli eventi si sono verificati, a seguito del quale lo stesso Ud potrà prescrivere eventuali integrazioni o modifiche che abbiano effetti sulle informazioni scritturate all'interno del registro in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 58, comma 1, del Tua;
j) di sottoporre a verificazione periodica, alla prescritta scadenza triennale, i sistemi di misura fiscali installati presso l'officina;
k) di conservare il registro e la relativa documentazione a corredo per i cinque anni successivi a quello dell'ultima scritturazione.
Le nuove istruzioni operative trovano applicazione, limitatamente alle officine elettriche di produzione sopra richiamate, per i registri da scritturarsi nel corso del prossimo esercizio finanziario.
Resta, ovviamente, fermo l'obbligo di preventiva vidimazione del registro di produzione per tutte le altre officine elettriche e, in particolare, le officine di produzione da fonti fossili, le officine di acquisto, anche se con produzione da fonti rinnovabili, nonché le officine in cui si genera debito di imposta in capo all'esercente.
In tali casi il registro, da scritturare con la cadenza prescritta dall'Ufficio competente in occasione della verifica di primo impianto o del rilascio della licenza, potrà comunque essere utilizzato fino ad esaurimento delle pagine, per un massimo di cinque esercizi finanziari.
Le Direzioni territoriali vigileranno sulla puntuale applicazione della presente circolare da parte dei competenti Ud e Udam e porteranno a conoscenza la scrivente di eventuali criticità che dovessero riscontrarsi nella pratica applicazione della stessa.