Dlgs 11 settembre 2026, n. 172
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua
Ultima versione coordinata con modifiche al 05/10/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 11 settembre 2026, n. 172
(Guri 2 ottobre 2026 n. 229)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e, in particolare, gli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), 4 e 48-bis;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nelle riunioni del 30 settembre 2024 e del 9 aprile 2026;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 20 maggio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Disciplina delle concessioni di derivazione d'acqua
1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di seguito denominate concessioni.
2. La legge regionale disciplina, in particolare, le modalità di assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
Articolo 2
Disciplina dei beni al termine della concessione
1. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente decreto e nei casi di decadenza e rinuncia, qualora non sussistano ragioni di pubblico interesse che impongano l'obbligo di ripristino dei siti da parte del concessionario uscente, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passano, senza compenso, in proprietà della Regione.
2. Alla scadenza della concessione, al concessionario che, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, abbia eseguito investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente e che la Regione non intende rimuovere con obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi, spetta un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
3. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza e rinuncia, la Regione ha facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore calcolato al momento dell'immissione in possesso, escludendo qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, la determinazione del valore di stima è demandata ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per esercitare la predetta facoltà, la Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima della scadenza del termine della concessione. Nel caso di decadenza o rinuncia, non occorre tale preavviso.
4. Agli effetti di quanto previsto dal comma 3, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono, quando si tratti di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, quelli che trasformano la tensione e trasportano esclusivamente l'energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.
Articolo 3
Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico
1. Con legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, e, in particolare: le modalità per lo svolgimento e i termini di avvio delle procedure di cui al comma 3, i criteri di ammissione e di assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici degli aspiranti concessionari, i criteri per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico, le modalità di determinazione del canone di concessione in conformità a quanto previsto dal comma 4, nonché le modalità di valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali, ai fini delle conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. La durata massima delle concessioni è di quarant'anni, termine che può essere esteso per ulteriori dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.
2. Ai fini della riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico già assentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale di cui al comma 1 disciplina, inoltre, i criteri per la valorizzazione dei beni che costituiscono gli impianti idroelettrici, gli eventuali indennizzi posti a carico del concessionario subentrante, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, i parametri di sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente per la gestione degli impianti.
3. La Regione può assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:
a) a operatori economici, comprese le società a partecipazione o controllo pubblico anche totalitari, individuati attraverso l'espletamento di gare, con procedure di evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto mediante procedure di evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato pubblico-privato;
d) a società a totale controllo pubblico, costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione dell'energia nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a società in house. Nel caso di affidamento in house la Regione adotta il provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
4. Il canone relativo alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico è determinato, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della potenza nominale media di concessione e della produzione degli impianti.
5. Nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione per servizi pubblici e categorie di utenti determinati con la legge regionale di cui al comma 1, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione con le modalità stabilite dalla Regione.
Articolo 4
Disposizioni in materia di sistema idrico
1. In materia di sistema idrico, la Regione è previamente consultata sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio regionale, in ordine alla loro compatibilità con la legge costituzionale n. 4 del 1948 e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e la Regione. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alla Regione, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nel rispetto del principio di leale collaborazione, nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.
Articolo 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al presente decreto è effettuato dalla Regione nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa programmazione e dalla normativa vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 2026