Ddl recante contabilità ambientale dello Stato e degli Enti locali
Parlamento italiano
Testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge n. 188-900-958-2385
Senato della RepubblicaTesto unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge n. 188-900-958-2385
Misure in materia di sperimentazione della contabilità ambientali e dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali e delega al Governo in materia di adozione del bilancio ambientale da parte dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato
Articolo 1
Finalità della legge
1. Finalità della presente legge è la sperimentazione per l'accrescimento di conoscenza, trasparenza e responsabilità degli Enti locali pubblici territoriali nella gestione dell'ambiente e per la sostenibilità dello sviluppo, attraverso l'adozione di nuove procedure e strumenti dell'azione di governo, e in particolare per l'elaborazione e l'approvazione delle leggi e degli atti di bilancio.
2. La ricerca e la sperimentazione sono volte a definire le modalità per l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato delle Regioni, delle Province e dei Comuni con bilanci ambientali idonei a registrare le informazioni e indicare gli obiettivi riguardanti la disponibilità, la qualità, l'uso delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale dello sviluppo.
Articolo 2
Sperimentazione in materia di contabilità ambientale locale e regionale
1. Al fine di cui all'articolo l, a decorrere dall'anno finanziario 2005, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vara con proprio decreto il "Programma nazionale per la sperimentazione della contabilità ambientale", di seguito denominato "Programma", per l'adozione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Il Programma ha durata triennale, definisce per quanto non previsto nella presente legge i criteri di selezione degli enti partecipanti alla sperimentazione e le modalità di attuazione e coordinamento unitario della stessa.
2. I Comuni, le Province e le Regioni, che rientrano nel Programma sono individuati, tra quelli che ne abbiano fatta richiesta al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adottato entro e non oltre centoventi giorni dalla data medesima.
3. I Comuni, le Province e le Regioni che rientrano nel Programma approvano, a decorrere dall'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006 e 2007, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, bilanci ambientali elaborati secondo i principi e i criteri indicati nella presente legge.
4. Ai fini dell'elaborazione dei bilanci ambientali, i Comuni, le Province e le Regioni di cui al comma l fanno riferimento alle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi dell’Unione europea e dei progetti Life-Ambiente già realizzati, promuovendo la continuazione e lo sviluppo e adottano un sistema di conti ambientali avendo riguardo in particolare alle rispettive competenze, secondo le indicazioni dell'allegato A della presente legge. Per sistema di conti ambientati si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali e del sistema statistico nazionale, descrivono:
a) la consistenza e le variazioni del patrimonio rurale;
b) le più rilevanti interazioni tra economia ed ambiente;
c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino ecologico-ambientale e territoriale.
5. I bilanci ambientali i previsti dal Programma sono elaborati, secondo i seguenti principi e criteri:
a) il miglioramento della governance attraverso la trasparenza e la responsabilità dei decisori del rapporto coi cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio come previsto, dal capitolo 8° dell'Agenda XXI di Rio de Janeiro del 1992 e la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2 marzo 2004;
b) la specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e regionali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare in tutti i settori di competenza, rispettivamente dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni;
c) la configurazione dei bilanci ambientali come "bilanci satellite", ovvero documentati sulla sostenibilità dello sviluppo separati e al tempo stesso confrontabili con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e da adottare contestualmente con essi;
d) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali, con ripartizioni in conti fisici e conti monetari e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
e) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
f) l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo del Comune, della Provincia o della Regione.
Articolo 3
Sperimentazione della contabilità ambientale dello Stato
1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una Commissione per la contabilità ambientale, di seguito denominata “Commissione”, con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo per la sperimentazione della contabilità ambientale e del bilancio ambientale dello Stato. La Commissione è composta da undici esperti, di cui due indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno indicato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno indicato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), uno dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), due dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), uno dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), uno in rappresentanza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 400.000 euro.
Articolo 4
Copertura finanziaria
1. All'onere di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede, nel limite di lire 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, determinato nell’anno 2005 in 100.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Allegato A (articolo 2, comma 4)
Il sistema dei conti ambientali delle Regioni è elaborato tenendo conto delle sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi Life— Ambiente già realizzati, secondo i seguenti moduli: NAMEA (National Accounting Matrix including Enviromental Accounts), SERIEE (Systeme Europèen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:
a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:
l) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;
2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;
3) consistenza e variazioni del patrimonio rurale;
b) il conto satellite Seriee individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:
1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;
2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;
c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:
1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;
2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, risorse idriche, ambiente urbano e rumore.
Le Province e i Comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema Seriee e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere b) e c). Il sistema dei conti ambientali delle Province e dei Comuni è elaborato secondo i moduli SERIEE, il sistema degli indicatori ambientali di pressione settoriale e il set degli European common indicators (Eci) della Commissione europea.