Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 11 novembre 1997

Modalità di iscrizione, requisiti idoneità tecnica e capacità finanziaria

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 11 novembre 1997

Modalità di iscrizione, requisiti idoneità tecnica e capacità finanziaria

Il Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

 

Visto il decreto 21/6/1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano, dei trasporti, della sanità e dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale e delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato con decreto 26/7/1993, n. 392;

visto il decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

visto l'articolo 30 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato con decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

considerato che ai sensi del comma 16, del citato articolo 30 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero, ai sensi dell'articolo 33, del medesimo decreto legislativo, sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività e che tale comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del Dm 21/6/1991, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo;

considerato che ai sensi dell'articolo 30, comma 16 bis, del citato decreto legislativo 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni le imprese che già svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, del medesimo decreto legislativo, in base a comunicazione di inizio di attività effettuata nel rispetto della disciplina previgente, devono iscriversi all'Albo entro il 15/1/1998;

ritenuta, pertanto, l'urgenza di precisare i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

considerato che per le imprese che effettuano o intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, è opportuno garantire un periodo transitorio limitatamente ai requisiti del responsabile tecnico e di capacità finanziaria richiesti dal Dm 21/6/1991, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni;

delibera:

 

Articolo 1

1. Le intendono effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale territorialmente competente utilizzando il modello allegato sotto la lettera A).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la comunicazione di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione resa dal soggetto interessato che attesti il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, del Dm 21 giugno 1991, n. 324;

b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

c) foglio notizie fornito dalla Sezione regionale secondo lo schema di cui all'allegato B alla presente deliberazione;

d) attestazione a mezzo perizia giurata redatta da un ingegnere o da un chimico iscritto ai rispettivi ordini professionali, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo lo schema di cui all'allegato C alla presente deliberazione;

e) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;

f) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, ove prescritto;

g) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

h) attestazione comprovante il pagamento del diritto d'iscrizione previsto dall'articolo 22, del Dm 21 giugno 1991, n. 324, per l'iscrizione all'Albo nelle categorie terza e quarta;

i) certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria previsti dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti in data 3 maggio 1994, pubblicata sulla G.U. del 20 maggio 1994, n. 116, così come modificata con deliberazione del Comitato nazionale in data 25 ottobre 1994 pubblicata sulla G.U. del 16 novembre 1994, n. 268.

3. Per le imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 30, commi 4, 5 e 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che intendono effettuare anche attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo medesimo, la comunicazione di inizio di attività deve essere corredata solo dal foglio notizie di cui al comma 2, lettera c), se lo svolgimento di tali attività non comporta variazioni della classe o della categoria o della tipologia dei rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

 

Articolo 2

1. I requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i) sono:

a) quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo nella categoria quarta se il trasporto riguarda i rifiuti pericolosi;

b) quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo nella categoria terza se il trasporto riguarda i rifiuti non pericolosi

2. Le imprese che già effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificare ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria entro novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività.

3. Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla tabella A allegata alla delibera del Comitato nazionale Albo smaltitori in data 3 maggio 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 115, del 19 maggio 1994, con riferimento, per il trasporto dei rifiuti pericolosi, ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nella categoria quarta e, per il trasporto dei rifiuti non pericolosi, ai requisiti richiesti per l'iscrizione Albo nella categoria terza.

4. I requisiti di cui al comma 3 devono essere soddisfatti entro due anni dalla data della prima iscrizione, e comunque entro il 15 gennaio 2000. Fino alla predetta data le imprese di cui all'articolo 1 possono affidare la funzione di responsabile tecnico ad uno dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del Dm 21 giugno 1991, n. 324.

 

Articolo 3

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali iscrivono le imprese di cui all'articolo 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all'interessato.

2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le Sezioni regionali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime, che non può comunque essere superiore a 60 giorni.

 

Allegati

(omissis)

 

Allegato C

Schema di perizia giurata sull'idoneità dei mezzi di trasporto

 

Elementi per la stesura della perizia

 

Dati riguardanti l'impresa

Il legale rappresentante, la ragione sociale, la sede legale.

 

Dati riguardanti l'automezzo

Fabbrica/tipo, targa, telaio, omologazione o approvazione, trasporto conto proprio e relativi codici dell'attività economica, nonché delle cose e classi di cose trasportate, conto terzi, carrozzeria, attrezzature installate, revisione risultante dalla carta di circolazione (art. 80 del nuovo Codice della strada) l'idoneità al trasporto del tipo di rifiuto anche in relazione alle modalità di contenimento dello stesso.

Al riguardo è da precisare che una volta accertato (presso il detentore ovvero il produttore) che il rifiuto in questione non possiede i requisiti di pericolosità ai fini del trasporto, nel qual caso il trasporto stesso deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 168 del Dlgs 285/1994 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentarsi i seguenti casi con riferimento allo stato fisico e all'utilizzo di imballaggi.

 

Stato fisico

1) Rifiuti allo stato liquido o fangoso.

Possono essere utilizzate sia le cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo per il trasporto) ovvero qualsiasi cisterna per trasporto di merci non alimentari e non pericolose, munite di idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Anche le cisterne per il trasporto di merci pericolose possono essere utilizzate alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore, per trasportare materie non pericolose.

2) Rifiuti solidi, granulari e pulvirulenti.

Possono essere trasportati con carrozzerie aventi le seguenti caratteristiche:

a) non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare ed alla durata e frequenza di uso nei limiti della normale utilizzazione del mezzo;

b) essere facilmente bonificabili (p. es. mediante getti di acqua e vapore, etc.);

c) consentire facilmente il carico e lo scarico;

d) essere a tenuta con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrappressioni interne.

Nel caso di una carrozzeria cassone, dette condizioni potrebbero essere rispettate, ad es., con:

— rivestimento idoneo alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti da trasportare senza fenditure nelle giunzioni;

— sponde di sufficiente altezza per consentire lo sfruttamento della max portata consentita dalle dotazioni tecniche del mezzo;

— cielo completamente apribile e richiudibile, con portelloni ribaltabili muniti di guarnizioni di tenuta;

— idoneo dispositivo nel cielo per evitare sovrappressioni interne;

— dispositivo di ribaltamento posteriore.

 

Utilizzo di imballaggi

— per le materie pericolose si fa riferimento alle appendici A5 e A6 del'ADR;

— per le materie non pericolose il riferimento alle norme delle appendici sopra citate ha luogo solo in quanto le stesse siano applicabili. In particolare, ad esempio, non ricorre l'approvazione degli imballaggi da parte dell'Autorità competente o da organismi da essa designati.

 

Prove di funzionamento

Dispositivi delle trasmissioni elettriche e pneumatiche, delle attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l'etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e segnali previsti dal nuovo Codice della strada.

La Perizia dovrà inoltre indicare:

a) I processi tecnologici e/o attività che a monte danno luogo a tipologie di rifiuti che il veicolo può trasportare in relazione ai massimi quantitativi trasportabili;

b) compatibilità dei rifiuti che possono essere trasportati con le attrezzature del veicolo;

c) dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati, etc.).