Regolamento di attuazione dello statuto del Co.Re.Pla.
imballaggi
ReteambienteDocumentazione complementare — imballaggi
Milano, 6 luglio 1999
Regolamento di attuazione dello statuto del Co.Re.Pla. (Consorzio nazionale raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica)
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberatoL'assemblea ha approvato
il seguente
Regolamento di attuazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica CO.RE.PLA.
Art. 1. — Oggetto.
1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi di plastica (di seguito "il Consorzio") al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.
Art. 2. — Adesione al Consorzio.
1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle dichiarazioni redatte in conformità al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. La domanda può essere presentata:
a. direttamente dall'impresa interessata;b. attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.
3. Le domande di adesione al Consorzio vengono esaminate dal consiglio di amministrazione nel periodo compreso fra marzo e dicembre di ciascun anno.
4. La decisione del consiglio di amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda deve essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 22, comma 3 dello Statuto.
5. Il consiglio di amministrazione, contestualmente alla delibera di ammissione, assegna al nuovo consorziato le quote di adesione e determina il relativo contributo di partecipazione secondo quanto previsto al successivo art. 3 del presente regolamento. Tale contributo concorre a costituire il fondo consortile di cui all'art. 12 dello Statuto.
6. In seguito dell'accoglimento della domanda da parte del consiglio di amministrazione l'impresa richiedente entra a far parte del Consorzio a tutti gli effetti e viene iscritta nel libro dei consorziati di cui al successivo art. 16 con la quota di adesione assegnata dal consiglio di amministrazione.
Art. 3. — Determinazione delle quote di adesione e del contributo di partecipazione al Consorzio.
1. Le quote di adesione del consorziato ed il relativo contributo di partecipazione vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione secondo i seguenti criteri:
a. per i consorziati ricompresi nelle categorie di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) e b) dello Statuto, sulla base della quantità di materie plastiche destinate all'imballaggio vendute sul mercato italiano e/o di imballaggi plastici e/o relativi semilavorati venduti sul mercato italiano;b. per i consorziati ricompresi nelle categorie di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello Statuto, sulla base della quantità di imballaggi plastici autoprodotti (inclusi gli imballaggi vuoti importati ed utilizzati direttamente) ed importati pieni;
c. per i consorziati ricompresi nelle categorie di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) dello Statuto, sulla base della quantità di rifiuti di imballaggi plastici riciclati.
2. Le quantità indicate al precedente comma 1 si intendono riferite all'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di adesione. Nell'ipotesi in cui il consorziato abbia iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini della partecipazione al Consorzio nel medesimo anno solare in cui presenta la domanda di adesione, le quantità di cui al precedente comma 1 vengono determinate sulla base di una previsione riferita all'anno solare in corso.
3. Le quote di adesione vengono assegnate al singolo consorziato in proporzione alle quantità dichiarate in conformità al precedente comma 1; l'entità del contributo di partecipazione è determinata moltiplicando le quantità dichiarate per una somma fissa stabilita dal consiglio di amministrazione.
4. Ai fini della determinazione della quote di adesione e del contributo di partecipazione, i consorziati sono tenuti a fornire al consiglio di amministrazione le informazioni di cui all'allegato 1 all'atto dell'adesione al Consorzio. Nel casi in cui tali informazioni non vengano fornite, il consiglio di amministrazione rigetta la domanda di adesione al Consorzio.
Art. 4. — Aggiornamento delle quote.
1. Al fine di aggiornare l'assegnazione delle quote di adesione i consorziati sono tenuti, se ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 2, a fornire tempestivamente al consiglio di amministrazione le informazioni relative a:
a. quantità di materia plastiche destinate all'imballaggio vendute sul mercato italiano e/o di imballaggi plastici e/o relativi semilavorati venduti sul mercato italiano;b. quantità di imballaggi plastici autoprodotti (inclusi gli imballaggi vuoti importati ed utilizzati direttamente) ed importati pieni;
c. quantità di rifiuti di imballaggi plastici riciclati.
2. I consorziati sono tenuti a trasmettere le informazioni di cui al precedente comma 1 nei soli casi in cui, su base annuale, si verifichi una variazione &endash; in aumento o in diminuzione — delle quantità precedentemente dichiarate in misura superiore al 20% o, comunque, a 100 tonnellate.
3. Tali informazioni debbono essere fornite dal singolo consorziato nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. Il consorziato che, malgrado la diffida intimata dal consiglio di amministrazione, risulti inadempiente all'obbligo di cui al comma 1 viene sospeso dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile; restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.
4. Sulla base delle informazioni raccolte a norma dei precedenti commi, il consiglio di amministrazione provvede ad aggiornare le quote di adesione assegnate ai singoli consorziati, riportandole contestualmente nel libro dei consorziati.
5. L'aggiornamento di cui al presente articolo viene effettuato una volta per ciascun anno solare.
Art. 5. — Produttori ed importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5, dello Statuto in caso di imballaggi costituiti da materiali compositi la plastica si considera materiale prevalente qualora l'imballaggio sia costituito da plastica in misura prevalente rispetto ad ogni altro materiale. La prevalenza dei materiali si valuta in termini quantitativi nella misura in cui ciascuno di essi è presente nell'imballaggio.
2. Il consiglio di amministrazione può individuare in via generale, nell'ambito degli imballaggi presenti in commercio sul mercato nazionale, quelli in cui la plastica risulti materiale prevalente.
3. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito dalla plastica, partecipano al Consorzio ripartiti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto.
4. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da plastica, possono comunque partecipare al Consorzio dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dai competenti organi consortili solo in presenza di comprovate e giustificate ragioni.
5. Le imprese previste al precedente comma 4 che vengono ammesse al Consorzio vengono fatte rientrare in una delle categorie di cui all'art. 4, comma 3 dello Statuto a seconda dell'attività da esse svolta. Le quote di adesione ed il contributo di partecipazione saranno determinati in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo 3.
Art. 6. — Consorziati che svolgono più attività.
1. Nell'ipotesi in cui un consorziato svolga più attività ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4, comma 3 dello Statuto, e risulti quindi suscettibile di essere ricompreso in due o più categorie di consorziati, la categoria di appartenenza viene individuata sulla base dell'attività svolta in via prevalente.
2. Si considera attività prevalente quella che contribuisce nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato da quel consorziato.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2 viene preso in considerazione, per ciascun anno solare di attività del Consorzio, l'esercizio sociale del consorziato relativo all'anno solare precedente. Nell'ipotesi in cui il consorziato abbia iniziato a svolgere le attività rilevanti ai fini della partecipazione al Consorzio nel medesimo anno solare in cui presenta la domanda di adesione, la prevalenza viene determinata sulla base di una previsione riferita all'anno solare in corso.
Art. 7. — Determinazione del contributo annuale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 3, lett. b) dello Statuto, il consiglio di amministrazione propone all'assemblea l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico dei singoli consorziati, determinandola in misura proporzionale alle quote di adesione assegnate ai consorziati, quali risultano dall'ultimo aggiornamento.
2. Il consiglio di amministrazione si riserva di proporre un contributo minimo in misura fissa per i consorziati di minori dimensioni.
3. La proposta del consiglio di amministrazione viene sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Se l'assemblea non ritiene di approvare la proposta del consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa entità del contributo annuo.
Art. 8. — Sedi secondarie ed amministrative; agenzie e rappresentanze.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, il consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie ed amministrative, agenzie e rappresentanze.
Art. 9. — Vigilanza e controlli.
1. Il consiglio di amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge connesse all'attività del Consorzio, statutarie e regolamentari da parte di tutti i consorziati e può svolgere i controlli che ritenga utili a tal fine. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un proprio componente o a terzi la funzione di vigilanza, restandone comunque responsabile verso i consorziati e verso il Consorzio.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 10 dello Statuto, il consiglio di amministrazione può in qualunque momento richiedere direttamente per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti ed informazioni, nonchè l'invio di documentazione contabile ed amministrativa, per accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili. Il consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alla richiesta del consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. Il mancato invio della risposta da parte del consorziato comporta l'irrogazione di sanzioni a norma del presente regolamento e può costituire motivo di esclusione dal Consorzio.
Art. 10. — Infrazioni e sanzioni.
1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il consorziato è automaticamente tenuto al pagamento degli interessi di mora nella misura di 3 punti superiori al prime rate ABI vigente alla scadenza del termine di pagamento. Il mancato pagamento dei contributi consortili entro le scadenza previste comporta altresì la sospensione del consorziato da ogni diritto in sede consortile, fermo restando l'adempimento di tutti i suoi obblighi.
2. Il consiglio di amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili.
3. Il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al consorziato un congruo termine — comunque non inferiore a giorni 30 — per la presentazione di chiarimenti scritti.
4. Il consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al consorziato il pagamento — a titolo di sanzione — di una somma non eccedente, nel massimo, due volte il contributo di partecipazione di quel consorziato. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.
5. La decisione del consiglio di amministrazione è comunicata senza indugio al consorziato ed è impugnabile innanzi al collegio dei probiviri entro giorni 30; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.
6. L'irrogazione della sanzione da parte del consiglio di amministrazione sospende il consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte del collegio dei probiviri; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.
7. Il mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione o dell'eventuale conferma da parte del collegio dei probiviri determina l'esclusione del consorziato dal Consorzio; il Consorzio procede alla riscossione delle somme dovute nelle forme di legge.
Art. 11. — Coefficientazione delle quote ai fini della partecipazione all'assemblea.
1. In concomitanza con ogni convocazione dell'assemblea del Consorzio il consiglio di amministrazione provvede a coefficientare le quote fra le diverse categorie di consorziati al fine di rispettare le percentuali previste all'art. 4, comma 4, dello Statuto.
2. Per la coefficientazione il consiglio di amministrazione individua preliminarmente la categoria di consorziati che annovera complessivamente, in valore assoluto, il maggior numero di quote di adesione. Ai fini di tale computo il consiglio di amministrazione prende in considerazione gli aggiornamenti effettuati in conformità al precedente art. 4, nonché i recessi e le esclusioni dei consorziati. Il totale delle quote assegnate alla categoria così individuata costituisce il parametro di riferimento per coefficientare le quote delle altre categorie di consorziati secondo le percentuali previste all'art. 4, comma 4 dello Statuto.
3. Successivamente alla coefficientazione il consiglio di amministrazione ripartisce le quote nell'ambito delle singole categorie di consorziati secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 2, dello Statuto.
4. Le quote coefficientate ed assegnate al singolo consorziato in conformità ai precedenti commi costituiscono la quota di partecipazione all'assemblea ed individuano la misura secondo cui il singolo consorziato esercita il diritto di voto in assemblea.
5. L'assegnazione delle quote coefficientate, una volta determinate dal consiglio di amministrazione, viene sottoposta all'assemblea per essere approvata come prima deliberazione di ciascun esercizio. Il consiglio di amministrazione effettua tale determinazione una sola volta per ciascun anno solare, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Nel caso in cui l'assemblea venga convocata prima della fine dell'esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto, in vista di tale assemblea, ad effettuare la ripartizione coefficientata delle quote, secondo i criteri previsti nel presente articolo ed a sottoporre tale ripartizione all'assemblea per l'approvazione.
7. L'assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal consiglio di amministrazione.
Art. 12. — Modalità di funzionamento dell'assemblea.
1. In occasione dell'assemblea ciascun consorziato è tenuto a ritirare — dalle mani del Presidente o di persona da questi delegata — il biglietto di ammissione, contenente l'indicazione della sua quota di partecipazione all'assemblea, determinata in conformità all'art. 11 del presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto al successivo art. 19 del presente regolamento, il consorziato che intenda farsi rappresentare in assemblea è tenuto a rilasciare apposita delega. In tal caso il delegato è tenuto a depositare la delega in originale nelle mani del Presidente, o di persona da questi indicata, al fine di ottenere il biglietto di ammissione riportante la quota di partecipazione del rappresentato.
3. Sulla base dei biglietti di ammissione consegnati ai partecipanti all'assemblea, il Presidente accerta la validità della costituzione dell'assemblea e stabilisce le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno di convocazione.
4. Il soggetto che partecipa all'assemblea in qualità di delegato, ivi incluse le associazioni imprenditoriali di categoria di cui all'art. 20, comma 4, dello Statuto, possono esprimere voti diversificati in relazione al mandato ricevuto dai singoli consorziati.
Art. 13. — Elezione del consiglio di amministrazione.
1. Alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione provvede il Presidente del consiglio di amministrazione in coincidenza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti consorziati che rappresentino almeno il 10 per cento delle quote di adesione complessivamente assegnate ai consorziati della categoria di appartenenza.
3. Le candidature vengono presentate entro i 5 giorni che precedono l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.
4. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero pari alle categorie di appartenenza dei consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei consorziati.
5. Nel caso in cui le candidature presentate per una data categoria di consorziati siano inferiori al numero di consiglieri che lo Statuto riserva a quella categoria, il numero dei consiglieri eletti viene ridotto di un numero pari ai consiglieri che avrebbero dovuto essere eletti in corrispondenza di quella categoria di consorziati.
6. Ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza; a tal fine vengono predisposte apposite schede ed apposite urne, diversificate per ciascuna categoria di consorziati.
7. I consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) e b), possono esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze; i consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) e d) possono esprimere una sola preferenza.
8. Vengono proclamati eletti i candidati che — nell'ambito di ciascuna lista — hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti spettanti a ciascuna categoria in seno al consiglio di amministrazione. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
9. La prima convocazione del nuovo consiglio di amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano; l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione determina la decadenza del precedente.
10. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del consiglio di amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 21, comma 4, dello Statuto.
Art. 14. — Elezione del collegio dei revisori contabili.
1. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti consorziati che rappresentino almeno il 10 per cento delle quote di adesione complessivamente assegnate ai consorziati.
2. Le candidature vengono presentate entro i 5 giorni che precedono l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di un'unica lista di candidati.
3. La presentazione di un numero di candidature inferiore al numero dei revisori effettivi e supplenti viene immediatamente segnalata, a cura del consiglio di amministrazione, agli organi di vigilanza di cui all'art. 32 dello Statuto.
4. Vengono proclamati revisori contabili effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di revisori contabili effettivi previsti dallo statuto; vengono altresì proclamati revisori contabili supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di revisori contabili supplenti previsti. Viene altresì proclamato Presidente del collegio dei revisori contabili il candidato che ha ottenuto, in assoluto, il maggior numero di voti.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del consiglio di amministrazione.
Art. 15. — Elezione del collegio dei probiviri.
1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del collegio dei revisori contabili.
Art. 16. — Libri sociali obbligatori.
1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:
a. il libro dei consorziati, sul quale vengono indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di adesione e gli eventuali aggiornamenti, nonché i versamenti eseguiti a tale titolo;b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.
2. Alla conservazione dei libri di cui al precedente comma 2 provvede il consiglio di amministrazione.
3. Ciascun consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a); b) ed e).
Art. 17. — Rapporti con l'ANPA.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consorzio invia all'ANPA le comunicazioni ivi previste, sulla base delle modalità concordate con l'ANPA medesima. Ciascun consorziato è tenuto a prestare al Consorzio la massima collaborazione ed a fornire le informazioni richieste dal Consorzio.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, ciascun consorziato può inviare all'ANPA di propria iniziativa le comunicazioni previste all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il consorziato che intenda avvalersi di questa facoltà è tenuto a farne apposita dichiarazione al Consorzio, sollevandolo da qualsiasi responsabilità; la dichiarazione è sempre revocabile.
Art. 18. — Rapporti con gli altri consorzi di cui all'art. 40 del d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22.
1. Il consiglio di amministrazione promuove un opportuno coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri consorzi di cui all'art. 40 del d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il coordinamento è finalizzato allo scopo di discutere questioni di interesse comune alla categoria dei produttori, come definiti nel d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè allo scopo di favorire il raggiungimento di posizioni comuni, anche in relazione alle decisioni ed all'attività del CONAI.
3. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo provvedono il presidente o il vicepresidente ovvero un altro componente del consiglio di amministrazione sulla base di apposita delega. La delega può essere rilasciata anche ad un terzo che riferisce al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.
Art. 19. — Rapporti con le associazioni di categoria.
1. La domanda di adesione al Consorzio può essere presentata, per conto delle singole imprese, dalle Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. A tal fine il singolo soggetto è tenuto a conferire apposita procura all'Associazione; copia di tale procura viene conservata dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previsti per deliberare sulla richiesta di adesione.
2. L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge e/o statutarie.
3. Il singolo consorziato può conferire all'Associazione rappresentativa del proprio settore industriale di riferimento, apposita delega per la partecipazione all'assemblea del Consorzio. In questo caso non si applicano alle Associazioni le limitazioni previste in sede statutaria circa il numero delle deleghe.
4. La delega conferita all'Associazione può riguardare anche più assemblee, ma in nessun caso può avere una validità maggiore di un anno. La delega è sempre revocabile da parte del consorziato; è nulla ogni previsione difforme.
5. Le deleghe conferite dai consorziati alle Associazioni di categoria per la rappresentanza in assemblea rimangono depositate presso il Consorzio. Il conferimento della delega autorizza l'Associazione a richiedere il rilascio del biglietto di ammissione all'assemblea per conto del singolo consorziato.
6. In sede di assemblea l'Associazione delegata esprime tanti voti quanti sono i consorziati che le hanno attribuito la delega; nel caso in cui i consorziati abbiano impartito indicazioni tra loro difformi in ordine alle deliberazioni da assumere, l'Associazione esprime i voti in conformità alle indicazione ricevute.
Art. 20. — Diritto di accesso alle informazioni.
1. Il consiglio di amministrazione provvede a dare attuazione all'art. 3, comma 11, dello Statuto, nel pieno rispetto del d. l.vo 24 febbraio 1997, n. 39, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.