Sentenza Corte di Cassazione 17 aprile 2008, n. 10118
Danno ambientale - Risarcimento - Articolo 18, legge 349/1986 - Danno a beni pubblici o privati - Differenza - Sussiste
La condanna al ripristino dello stato dei luoghi unita a quella al risarcimento del danno non configura una duplicazione, poiché il ripristino non elimina il pregiudizio arrecato al bene ambiente in sè considerato.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 17 aprile 2008, n. 10118) che ricorda che in caso di danno ambientale è necessario distinguere (e provare) l'esistenza di un danno patrimoniale a beni pubblici o privati e di un danno all'ambiente in sè considerato che invece non ha natura meramente patrimoniale.
Pertanto la Corte, nel caso di specie, ha confermato la condanna del ricorrente al risarcimento della somma di € 180 mila, oltre al ripristino dell'alveo del fiume Piave.
Corte di Cassazione
Sentenza 17 aprile 2008, n. 10118
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