Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2009, n. 15734
Aria - Dlgs 152/2006 - Emissioni da impianto industriale - Emissioni moleste - Sequestro preventivo - Requisiti
Il reato di getto pericoloso di cose di cui all’articolo 674 Cp si realizza non solo in caso di emissioni inquinanti superiori ai limiti di legge, ma anche qualora sia superato il limite della normale tollerabilità di cui all’articolo 844 C.c.
La Cassazione con la sentenza 15 aprile 2009, n. 15734 ribadisce così il proprio orientamento in materia affermando che qualora le emissioni provochino molestie intollerabili, pur non superando i limiti di legge, il gestore dell’impianto è tenuto ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per evitarle.
Nel caso di specie, i vapori erano il risultato del ristagno del carburante dei pozzetti d’ispezione nei quali il gestore non aveva inserito appositi strumenti di misurazione della capacità residua degli stessi.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 aprile 2009, n. 15734
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