Sentenza Corte di Cassazione 9 marzo 2010, n. 9252
Rifiuti - Materiali di demolizione - Spandimento sul suolo per livellamento - Attività di smaltimento - Sussiste - Autorizzazione - Necessità
L'attività consistente nello spandimento e livellamento di rifiuti costituiti dai materiali di demolizione di manufatti deve considerarsi smaltimento di rifiuti, come descritto alla voce D12, allegato B alla Parte quarta del Dlgs 152/2006.
La sentenza 9 marzo 2010, n. 9252 della Corte di Cassazione ha infatti affermato che l'attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta di una demolizione, destinati a livellare un terreno sul quale dovrà essere costruito un parcheggio, rientra senz'altro nell'ipotesi di "deposito permanente" di rifiuti, ossia attività di smaltimento degli stessi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g), Dlgs 152/2006.
Pertanto, tale attività necessita di autorizzazione come qualsiasi altra attività di gestione dei rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 marzo 2010, n. 9252
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