Sentenza Corte di Giustizia Ce 8 luglio 2010, n. C-343/09
Direttiva 2009/30/Ce - Utilizzo di additivi metallici nei combustibili - Etichettatura - Valutazione di impatto - Principio di precauzione
La Corte Ue ha confermato con sentenza 8 luglio 2010 la legittimità dei livelli limite per gli additivi metallici dei combustibili contenenti manganese, fissati nel 2009 pur in assenza di dati scientifici certi.
L’MMT è un additivo metallico che “potrebbe” aumentare i rischi per la salute umana, in relazione al quale la direttiva 2009/30/Ce ha fissato livelli limite progressivi di manganese dal 2011, incaricando la Commissione di presentare una valutazione rischi entro fine 2012.
Tali limiti “temporanei” sono legittimi perché adottati nel rispetto dei principi del potere discrezionale Ue, non discriminatori e attuativi del “principio di precauzione” che nel caso di “probabilità di un danno reale” giustifica l’adozione di misure restrittive anche in situazioni di incertezza sul rischio.
Stessa legittimità è stata dichiarata per l’etichettatura dei combustibili contenenti MMT, in quanto tesa alla tutela dei consumatori e complementare alla fissazione dei limiti.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 8 luglio 2010, n. C-343/09
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