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Documentazione Complementare

Relazione Commissione Ue 29 gennaio 2010, n. 6

Organizzazioni aderenti a Emas - Incentivi periodo 2004-2006

Commissione europea

Relazione 29 gennaio 2010, n. Com (2010) 6, definitivo

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli incentivi a favore delle organizzazioni aderenti ad Emas per il periodo 2004-2006

1. Introduzione

Il regolamento (Ce) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)[1] istituisce un sistema tramite il quale le organizzazioni valutano, gestiscono e migliorano continuamente le loro prestazioni ambientali.

L'applicazione di Emas può risultare molto positiva per le organizzazioni sotto vari profili. Un uso più sostenibile delle risorse genera vantaggi finanziari, una migliore immagine pubblica, un minor rischio di inosservanza degli obblighi di legge in materia ambientale, migliori relazioni con le autorità ambientali e con gli altri soggetti interessati ed una corretta gestione dei rischi, che a sua volta può indurre gli istituti di credito e gli enti assicurativi a proporre condizioni finanziarie più vantaggiose.

L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento chiede agli Stati membri di valutare il modo in cui tenere conto della registrazione Emas nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità preposte ai controlli.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 11 obbligano gli Stati membri a promuovere la partecipazione delle organizzazioni a Emas e, in particolare, a studiare come tener conto della registrazione Emas nella definizione dei criteri da seguire nelle loro politiche in materia di appalti pubblici.

Il paragrafo 3, articolo 11, dello stesso regolamento prevede che la Commissione europea trasmetta le informazioni ricevute dagli Stati membri in merito alle suddette attività promozionali al Parlamento europeo e al Consiglio.

La presente relazione è stata predisposta in ottemperanza al disposto di cui sopra. Essa descrive le varie misure di incentivazione applicate nei diversi Stati membri e fornisce un quadro riassuntivo dei risultati ottenuti per ciascun gruppo di indicatori.

Il documento di lavoro allegato alla presente comunicazione contiene le informazioni dettagliate fornite dagli Stati membri relativamente alle misure di incentivazione e agli indicatori definiti nella presente relazione, nonché le statistiche concernenti gli indicatori e quelle che gli Stati membri hanno identificato come migliori pratiche in ragione dei risultati positivi ottenuti dalle misure d'incentivazione specifiche.

Gli obbiettivi principali della presente relazione sono di informare il Parlamento europeo e il Consiglio e di far conoscere alle autorità nazionali le differenti pratiche seguite nei vari paesi.

2. Le tipologie di incentivi esterni

La natura degli incentivi messi a disposizione dalle autorità nazionali può variare a seconda degli obiettivi perseguiti.

Sono state identificate due categorie principali:

1. gli incentivi connessi alla flessibilità della regolamentazione;

2. gli incentivi destinati a promuovere l'adozione del sistema attraverso:

3. gli appalti pubblici;

4. il sostegno finanziario;

5. il supporto tecnico;

6. il supporto informativo.

2.1 Flessibilità della regolamentazione

Ai fini della presente relazione, il termine flessibilità della regolamentazione comprende:

— la semplificazione degli adempimenti, intesa come sostituzione degli obblighi giuridici senza modifiche della legislazione ambientale in quanto tale;

— la deregolamentazione, che implica modifiche della legislazione.

La flessibilità della regolamentazione è volta a:

— semplificare e ridurre il quadro normativo nelle situazioni in cui esistono prescrizioni superflue;

— rimuovere gli ostacoli di carattere procedurale;

— ridurre la necessità di trasmettere documenti inutili e ripetitivi alle autorità di regolamentazione;

— favorire un comportamento responsabile da parte degli operatori.

L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento costituisce la base giuridica che consente agli Stati membri di valutare il modo in cui tenere conto della registrazione Emas nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale.

Il regolamento Emas stabilisce requisiti rigorosi per quanto riguarda l'osservanza della legislazione ambientale, in quanto impone l'intervento di verificatori esterni indipendenti, che devono accertarsi che l'organizzazione sia in grado di dimostrare il pieno rispetto delle norme. In compenso, alcuni Stati membri hanno stabilito una regolamentazione flessibile per le organizzazioni aderenti ad Emas, al fine di alleggerire la pressione normativa e ottimizzare le proprie risorse.

Per stimare il grado di utilizzo della flessibilità in materia di regolamentazione, sono stati definiti i seguenti indicatori.

L'Indicatore 1 concerne le informazioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e lo snellimento delle richieste e illustra il numero di testi legislativi, accordi o altri documenti adottati dagli Stati membri per ridurre le procedure di rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni aderenti ad Emas. La motivazione alla base di questo incentivo è che gran parte delle informazioni richieste per le domande di autorizzazione è raccolta attraverso il sistema Emas, che fornisce informazioni affidabili, aggiornate e utilizzabili.

L'indicatore 2 concerne la riduzione o il consolidamento degli adempimenti in materia di relazioni e monitoraggio e indica il numero di testi legislativi, accordi o altri documenti di cui dispone lo Stato membro al fine di procedere alla riduzione o al consolidamento degli adempimenti in materia di relazioni e monitoraggio. La motivazione alla base di questo incentivo è il fatto che la dichiarazione ambientale fornisce alle autorità competenti dati e informazioni utilizzabili ai fini delle relazioni e/o del monitoraggio, evitando in tal modo la duplicazione delle attività.

L'indicatore 3 concerne la riduzione del numero di ispezioni e indica il numero di testi legislativi, accordi o altri documenti in vigore nello Stato membro per ridurre il numero di ispezioni. La motivazione alla base di questo incentivo è che le risorse disponibili a livello nazionale per i controlli sono limitate. Poiché l'applicazione di Emas facilita il rispetto della legislazione ambientale, le imprese registrate possono essere soggette a un minor numero di ispezioni e/o a ispezioni di portata limitata.

2.2. Incentivi promozionali

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento stabilisce disposizioni volte a promuovere la partecipazione delle organizzazioni ad Emas. Questo articolo contiene un esplicito riferimento alla promozione della partecipazione ad Emas delle Pmi tramite l'accesso all'informazione e ai fondi di sostegno, spese di registrazione ragionevoli e misure di assistenza tecnica per quanto attiene ai rapporti con le istituzioni pubbliche e ai pubblici appalti.

Il medesimo articolo 11, al paragrafo 2 indica le basi per un'ampia promozione di Emas tramite le pratiche di acquisizione pubblica di beni o servizi. Esso impone alle autorità pubbliche di studiare come tener conto della registrazione Emas nel definire i criteri per le loro politiche in materia di acquisizione pubblica di beni o servizi.

Possono essere forniti incentivi promozionali nei seguenti principali settori:

— supporto informativo;

— sostegno finanziario;

— supporto tecnico;

— appalti pubblici.

2.2.1 Supporto informativo

Le tipologie principali di supporto informativo fornite negli Stati membri sono:

— programmi d'informazione adattati alle esigenze degli operatori economici, delle piccole industrie e delle imprese artigiane, dei sindacati, delle amministrazioni pubbliche e della popolazione in generale;

— campagne d'informazione destinate a specifici gruppi d'interesse e alla popolazione in generale, con il supporto di campagne televisive, articoli su pubblicazioni specializzate e nella stampa locale, campagne promozionali o qualsiasi altra misura di sensibilizzazione generale;

— conferenze e seminari finalizzati a promuovere la partecipazione attiva e lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.

Sono stati definiti i seguenti indicatori al fine di analizzare l'uso del supporto informativo come incentivo.

Indicatore 1 : numero dei diversi documenti creati per sensibilizzare e fornire informazioni su Emas (opuscoli, materiale informativo, volantini, ecc.).

Indicatore 2 : numero delle diverse pubblicazioni (articoli, bollettini, giornali, riviste specializzate, campagne pubblicitarie, diffusione del logo Emas, ecc.) a dimostrazione delle varie modalità utilizzate per trasmettere le informazioni su Emas.

Indicatore 3 : numero delle varie riunioni organizzate per fornire informazioni su Emas (conferenze, seminari, campagne, attività di volontariato, laboratori, cerimonie di premiazione, mostre, forum, fiere, ecc.).

Indicatore 4 : numero di siti web di informazione su Emas (laddove vi sia più di un organismo competente).

Indicatore 5 : numero di strumenti utilizzati dallo Stato membro per le attività di controllo, monitoraggio, registrazione Emas, ecc. (qualora vi sia più di un organismo competente).

Indicatore 6 : numero dei diversi contatti con organizzazioni non aderenti ad Emas, allo scopo di fornire informazioni su Emas (lettere, mail, ecc.), con indicazione delle varie modalità utilizzate per contattare le organizzazioni.

Indicatore 7 : numero dei diversi contatti con le organizzazioni aderenti ad Emas al fine di trasmettere informazioni su Emas (lettere, mail, ecc.), con indicazione delle varie modalità utilizzate per contattare le organizzazioni.

2.2.2 Sostegno finanziario

Le tipologie principali di sostegno finanziario fornite negli Stati membri sono:

— aiuti alle nuove registrazioni Emas, sotto forma di una somma forfettaria o di una percentuale dei costi totali sostenuti;

— agevolazioni fiscali sugli acquisti destinati a migliorare le prestazioni ambientali, come forma indiretta di finanziamento;

— fondi speciali per l'assistenza tecnica, la formazione del personale e la consulenza esterna;

— riduzione delle spese di registrazione;

infine, condizioni di favore per le imprese aderenti ad Emas, negoziate con gli istituti di credito e gli enti assicurativi.

Sono stati definiti i seguenti indicatori per analizzare l'uso del sostegno finanziario come incentivo.

L'indicatore 1 illustra il numero di testi legislativi, accordi o altri documenti d'applicazione nello Stato membro concernenti il finanziamento Emas.

L'indicatore 2 indica le somme stanziate per finanziare l'applicazione di Emas (ad esclusione delle retribuzioni del personale).

L'indicatore 3 concerne il sostegno finanziario per le nuove registrazioni Emas e indica la percentuale di somme già spese rispetto ai fondi totali stanziati per le nuove registrazioni Emas.

L'indicatore 4 concerne gli aiuti e il sostegno finanziario per le organizzazioni aderenti ad Emas e indica la percentuale delle somme già spese rispetto ai fondi totali stanziati per le organizzazioni aderenti ad Emas.

L'indicatore 5 concerne gli sgravi fiscali sugli acquisti destinati a migliorare le prestazioni ambientali e illustra il sostegno alle organizzazioni per gli acquisti concernenti le prestazioni ambientali.

L'indicatore 6 concerne il sostegno finanziario speciale per: progetti pilota, programmi di promozione, accordi ambientali, ecc. e illustra altre modalità di sostegno finanziario a favore delle organizzazioni.

L'indicatore 7 illustra la riduzione delle spese di registrazione delle organizzazioni.

L'indicatore 8 concerne i vantaggi a disposizione delle organizzazioni aderenti ad Emas e illustra il numero di istituti di credito che offrono vantaggi alle organizzazioni aderenti ad Emas (mutui agevolati per l'attuazione di Emas, ecc.).

L'indicatore 9 illustra il numero di enti assicurativi che offrono vantaggi alle organizzazioni aderenti ad Emas, a dimostrazione di come la registrazione Emas può apportare vantaggi assicurativi alle organizzazioni.

2.2.3 Supporto tecnico

Le principali tipologie di supporto tecnico fornite negli Stati membri sono:

— programmi educativi in cooperazione con le associazioni competenti, ad es. le Camere di commercio e industria, o sotto la supervisione dell'organismo nazionale Emas;

— programmi di attuazione graduale, destinati specificamente alle Pmi; tali sistemi sono concepiti per aiutare le Pmi a conseguire l'eccellenza ambientale a diversi livelli, a seconda delle loro esigenze specifiche;

— sinergie tra tutti i partecipanti ai sistemi di gestione ambientale (ad es. gruppi di lavoro, partenariati, valutazioni inter pares e consulenze personalizzate);

— realizzazione di investimenti a breve e a lungo termine da parte delle autorità per educare e formare professionisti mediante programmi specializzati;

— linee guida e strumenti destinati a settori specifici.

Per analizzare l'uso del supporto tecnico quale incentivo, sono stati definiti i seguenti indicatori.

Indicatore 1 : numero di documenti creati per fornire sostegno e illustrare la procedura da seguire nell'applicazione di Emas (manuali, guide, kit di strumenti, orientamenti, linee guida, istruzioni, Cd interattivi, studi, ecc.).

Indicatore 2 : numero di programmi per l'applicazione graduale di Emas, creati soprattutto per aiutare le organizzazioni a realizzare una migliore gestione ambientale a vari livelli, a seconda delle loro specifiche esigenze.

Indicatore 3 : numero di programmi educativi (formazione, corsi, attività, ecc.) concepiti per fornire supporto tecnico alle organizzazioni.

Indicatore 4 : numero di sinergie che coinvolgono tutti i partecipanti ai sistemi di gestione ambientale (ad es., gruppi di lavoro, partenariati, valutazioni inter pares e consulenze personalizzate, reti, associazioni di informazione, ecc.). Tale indicatore illustra i vari modi in cui le organizzazioni possono scambiarsi informazioni in merito ad Emas.

Indicatore 5 : numero di progetti e altri programmi (pilota) realizzati per fornire supporto tecnico alle organizzazioni nell'applicazione di Emas.

Indicatore 6 : numero di altre regolamentazioni specifiche (norme) che contribuiscono all'applicazione di Emas.

2.2.4 Appalti pubblici

Gli acquirenti pubblici e gli altri soggetti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici costituiscono un'importante categoria di consumatori. La spesa per appalti pubblici è pari a circa 1 000 miliardi di Eur, vale a dire circa il 16% del Pil dell'Unione europea. L'integrazione negli appalti pubblici delle considerazioni ambientali potrebbe contribuire in maniera significativa allo sviluppo sostenibile. L'introduzione di un riferimento ad Emas nei bandi di gara ogni qualvolta possibile contribuirebbe a far conoscere il sistema e incentiverebbe gli offerenti ad aderirvi.

L'articolo 11, paragrafo 2, costituisce la base per promuovere la diffusione di Emas attraverso le procedure di appalto. L'articolo impone alle autorità pubbliche di studiare come tener conto della registrazione Emas nella definizione dei criteri da seguire nelle rispettive politiche in materia di appalti pubblici.

Le direttive sugli appalti pubblici[2] introducono un criterio per cui gli offerenti sono tenuti ad applicare misure di gestione ambientale nell'esecuzione di contratti specifici di lavori o servizi: ad esempio, un contratto per la costruzione di un ponte in una riserva naturale richiede una gestione ambientale continua e l'adozione di specifiche misure di protezione durante i lavori. In questi casi si potrà esibire la certificazione Emas o di un altro sistema di gestione ambientale equivalente come prova del rispetto del requisito dell'adozione di misure di gestione ambientale.

L'indicatore 1 riflette l'utilizzo degli appalti/acquisti pubblici a fini di incentivazione nei vari Stati membri e illustra il numero di documenti adottati da ciascuno Stato membro relativamente all'applicazione degli appalti pubblici.

3 Sintesi dei risultati per ciascun gruppo di indicatori

3.1 Flessibilità della regolamentazione

Sebbene sia stato rilevato un leggero aumento della flessibilità della regolamentazione, solo quattro Stati membri (Germania, Regno Unito, Repubblica slovacca e Spagna) applicano incentivi in relazione a tutti e tre gli indicatori definiti, mentre dodici Stati membri non mettono a disposizione nessuno di tali incentivi.

La Germania è lo Stato membro che ha sviluppato il maggior numero di leggi nel settore. Anche Austria, Belgio, Danimarca, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Regno Unito hanno sviluppato vari testi.

Cipro, Francia, Lituania e Repubblica ceca stanno elaborando vari testi che concedono vantaggi normativi alle organizzazioni aderenti ad Emas.

Per quanto concerne le richieste di autorizzazione o la riduzione degli adempimenti in materia di relazioni e monitoraggio, alcuni Stati membri hanno definito situazioni specifiche e limitate in cui le organizzazioni aderenti ad Emas possono godere di vantaggi. Nella maggior parte dei casi, si tratta di riduzioni degli adempimenti in materia di relazioni, o della semplificazione delle procedure di autorizzazione in settori quali l'Ippc, la gestione dei rifiuti, le discariche, le acque e le emissioni. La maggior parte degli incentivi è relativa all'Ippc (Cipro, Lituania, Regno Unito, Repubblica slovacca e Spagna). Tuttavia, tale incentivo, sebbene sia particolarmente apprezzato dalle imprese, non è applicabile a tutti i settori produttivi e, di conseguenza, ha potenzialità limitate.

Altri Stati membri hanno concesso alle organizzazioni aderenti ad Emas esenzioni di più ampia portata dall'obbligo di presentare relazioni, laddove le organizzazioni ottemperino ai propri obblighi in modo equivalente, e senza specificare le situazioni. Questa tipologia di benefici di ampia portata è quella che offre le maggiori potenzialità, in quanto consente di fornire vantaggi ad hoc a ciascuna specifica organizzazione. Tuttavia, nell'interesse dalla certezza giuridica e per facilitare l'applicazione pratica di tali incentivi, sarebbe utile collegarli a specifiche procedure di richiesta delle autorizzazioni, o a specifici adempimenti in materia di relazioni e monitoraggio. Per quanto concerne le ispezioni, il beneficio può consistere nella riduzione del numero di ispezioni o delle spese da sostenere per le stesse. In taluni casi, la riduzione delle spese non è direttamente connessa alla registrazione Emas, ma dipende dal fatto che le ispezioni richiederanno in genere meno tempo e meno lavoro da parte delle autorità.

3.2 Incentivi promozionali

3.2.1 Supporto informativo

Il supporto informativo è aumentato nel corso del periodo che va dal 2004 al 2006. Le attività informative hanno spaziato dalla pubblicazione di opuscoli, volantini o articoli su giornali e riviste, all'organizzazione di eventi come conferenze o seminari. Tutti gli Stati membri hanno almeno un sito web che fornisce notizie su Emas.

In generale, tutto il materiale informativo è stato specificamente concepito per informare e promuovere il sistema Emas. La maggioranza degli eventi organizzati era specificamente dedicata ad Emas, mentre in alcuni casi il riferimento ad Emas era incluso in un argomento più vasto, come la sostenibilità ambientale o affiancato ad altri sistemi di gestione ambientale (Repubblica ceca, Estonia e Paesi Bassi).

La maggior parte delle conferenze organizzate e del materiale informativo fornito dava informazioni generali sul sistema e sulla procedura da seguire per aderire ad Emas. In Grecia, Italia, Lettonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia e Spagna sono state organizzate conferenze o è stato distribuito materiale informativo relativamente a specifici settori di attività. Per quanto sia sempre necessario fornire informazioni generali, le attività informative relative a settori specifici possono essere particolarmente interessanti e utili per le organizzazioni e possono favorire una maggiore adesione al sistema.

In Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Romania, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito sono state organizzate riunioni periodiche Emas che portavano avanti gli stessi argomenti (di norma a cadenza annuale). In generale, le attività organizzate sono state periodiche, mentre gli eventi una tantum l'eccezione.

Modalità meno comuni di sostegno sono state l'organizzazione di premi nazionali Emas, la realizzazione di cortometraggi promozionali trasmessi in televisione (Polonia e Portogallo) e la produzione di "gadget" Emas (Polonia).

Le iniziative di supporto informativo Emas sono in genere rivolte alle organizzazioni aderenti ad Emas, ma vi sono anche iniziative rivolte specificamente alle organizzazioni non aderenti ad Emas (Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito). Anche i contatti con le organizzazioni aderenti sono stati frequenti.

Per quanto gli incentivi di sostegno informativo siano a disposizione di tutte le organizzazioni, incluse le Pmi, alcuni Stati membri prevedono incentivi rivolti appositamente alle Pmi (Cipro, Lituania, Repubblica slovacca e Spagna).

Riguardo all'ammontare dei fondi stanziati per il sostegno informativo Emas, esso è in crescita in un buon numero di Stati membri (Germania, Grecia, Polonia, Spagna, Estonia, Francia, Lettonia e Romania).

3.2.2 Sostegno finanziario

Il numero di testi legislativi relativi al sostegno finanziario Emas è leggermente aumentato. Alcuni provvedimenti normativi relativi al finanziamento Emas sono stati adottati in Germania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Spagna.

Le dotazioni di bilancio per Emas sono notevolmente aumentate(quasi +400%). Particolarmente notevole è la dotazione Emas in Spagna.

Le somme stanziate per Emas sono state utilizzate principalmente per organizzare conferenze, seminari e altri eventi e per la produzione di pubblicazioni quali guide, opuscoli, ecc. In alcuni casi, lo stanziamento ha anche coperto i costi dell'organismo competente.

D'altro canto, l'ammontare del sostegno finanziario alle nuove registrazioni Emas non è stato consistente. Esso è fornito in Germania, Grecia, Repubblica slovacca, Spagna, Regno Unito e Portogallo.

La situazione è simile per quanto concerne il sostegno finanziario alle organizzazioni aderenti ad Emas, in quanto i paesi che forniscono tale incentivo sono la Repubblica slovacca, la Spagna, la Francia e il Regno Unito.

Nessuno Stato membro ha previsto agevolazioni fiscali sugli acquisti finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali.

L'ammontare del sostegno finanziario speciale a progetti pilota, programmi promozionali, accordi ambientali ecc. è aumentato, ma solo un esiguo numero di Stati membri fornisce tale tipologia di incentivo (Finlandia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Irlanda, Lettonia e Portogallo).

Gli incentivi finanziari per la registrazione Emas sotto forma di riduzione o assenza delle spese d'iscrizione sono aumentati. Infatti, l'iscrizione è gratuita in Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Italia (per gli enti pubblici) e Spagna (tranne che nella regione autonoma di Murcia), mentre è ridotta in Danimarca, Finlandia, Germania, Lituania, Romania, Italia e Regno Unito.

Fatta eccezione per l'Italia, dove alcuni istituti di credito e un gran numero di compagnie di assicurazione accordano vantaggi alle organizzazioni aderenti ad Emas, e per la Repubblica slovacca (dove vi è una banca che accorda tali vantaggi) come politica generale, le banche o le compagnie di assicurazione non offrono vantaggi alle organizzazione aderenti ad Emas.

Rispetto al sostegno alle Pmi, la gratuità dell'iscrizione è senza dubbio un buon incentivo per le Pmi, nonché per le altre organizzazioni. La Finlandia, la Romania e il Regno Unito considerano le dimensioni dell'organizzazione per la determinazione della riduzione della quota d'iscrizione, o applicano la riduzione solo alle Pmi. A parte la quota d'iscrizione, altre forme di sostegno finanziario diretto specificamente alle Pmi sono disponibili in Repubblica ceca, Grecia, Italia, Portogallo, Repubblica slovacca, Spagna e Regno Unito.

3.2.3 Supporto tecnico

Il supporto tecnico è aumentato nel periodo 2004-2006.

Sono stati realizzati sia documenti per l'assistenza tecnica, come manuali, orientamenti, guide ecc., sia sinergie tra tutti gli attori dei sistemi di gestione ambientale nella maggior parte degli Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Spagna e Paesi Bassi) e in Norvegia.

Anche se la maggior parte di tali documenti e programmi sono intesi per tutti i settori produttivi, alcuni Stati membri hanno messo a punto anche manuali e guide per settori specifici, come gli ospedali, gli impianti e gli eventi sportivi (Grecia), i servizi pubblici (Belgio), i settori chimico, agroalimentare, farmaceutico, elettrico/elettronico e altri (Spagna); il settore alimentare e delle bevande e quello dei mobili (Regno Unito). Orientamenti specifici per gli enti locali sono stati sviluppati in Estonia, Grecia, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Tale approccio mirato ha buone prospettive di migliorare l'integrazione del sistema.

Si è registrato un forte aumento nel numero di documenti e programmi miranti ad agevolare l'applicazione di Emas nelle Pmi, in particolare nella Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca e Regno Unito.

Nella maggior parte degli Stati membri (Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito) e in Norvegia sono stati attivati programmi educativi e sinergie tra tutti i partecipanti ai sistemi di gestione ambientale. Tali programmi e sinergie spesso comprendono esperienze pratiche di applicazione di Emas per mezzo di gruppi di lavoro e di riunioni di soggetti interessati o di organizzazioni aderenti ad Emas, oppure di reti di enti locali. La formazione dei verificatori ambientali, dei revisori e delle amministrazioni locali è spesso un elemento importante di tali programmi.

3.2.4 Appalti pubblici

Il numero di documenti concernenti gli appalti pubblici è aumentato significativamente; gran parte degli Stati membri ha emanato i propri.

Sono stati emanati testi legislativi sugli appalti pubblici in Austria, Cipro, Grecia, Lettonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Spagna e Ungheria e un numero maggiore di orientamenti e documenti è stato adottato da Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Paesi Bassi.

In generale, i documenti dichiarati dagli Stati membri concernono misure per rendere più ecocompatibili gli acquisti pubblici e, sebbene il loro numero sia cresciuto notevolmente, non sempre tali documenti apportano chiari o diretti benefici alle organizzazioni aderenti ad Emas. Solo la Repubblica ceca, Grecia, Lituania, Romania, Repubblica slovacca, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito hanno incluso specifici riferimenti ad Emas e a come possa essere utilizzato negli appalti pubblici.

4. Conclusioni

Gli incentivi esterni predisposti dalle autorità nazionali, soprattutto se basati su politiche e programmi mirati, possono produrre un effetto positivo sull'adesione ad Emas.

Tutti gli Stati membri applicano misure che forniscono incentivi esterni per le organizzazioni aderenti ad Emas. Il fatto che il mondo imprenditoriale lamenti ancora la carenza di misure concrete è un indicatore del potenziale di miglioramento esistente.

In generale, gli incentivi sono concepiti per le organizzazioni private. Tuttavia, Emas è a disposizione anche delle organizzazioni pubbliche, e per quanto queste non siano prevalentemente guidate da considerazioni economiche, è importante che gli Stati membri prevedano incentivi anche per questo settore, specialmente a favore degli enti locali, che possono dare il buon esempio e ingenerare un circolo virtuoso.

La revisione del secondo regolamento Emas nel periodo 2007-2009 rappresenta un momento di svolta per il sistema; uno degli obiettivi della revisione è di rafforzare il regolamento in modo tale che gli incentivi acquistino un maggior peso e gli Stati membri siano più propensi a includerli nei loro programmi. Si prevede infatti che il rafforzamento del sistema di relazioni sulle prestazioni ambientali e del meccanismo che assicura il rispetto degli adempimenti da parte delle organizzazioni incoraggerà i legislatori nazionali a introdurre maggiori incentivi rispetto alla situazione attuale.

È necessario che gli Stati mettano a punto politiche sugli incentivi insieme con programmi d'incentivazione a lungo termine per promuovere le migliori pratiche. La Commissione continuerà a fornire l'assistenza tecnica e il supporto informativo necessari per l'applicazione di Emas nelle organizzazioni pubbliche e private.

[1] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

[2] Direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce del 31 marzo 2004.