Sentenza Consiglio di Stato 27 dicembre 2010, n. 9414
Elettrosmog - Accordi tra impresa di telecomunicazioni e soggetto privato relativi all'area su cui realizzare l'impianto - Esonero dall'applicazione della disciplina amministrativa nel rapporto col Comune per il titolo a realizzare l'impianto ex articolo 86 e 87 Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articoli 43 e 44 dello stesso decreto) - Esclusione
La conclusione di un accordo con un privato per l'acquisizione dell'area su cui installare un impianto di telecomunicazioni, non fa venire meno le regole amministrative della formazione del titolo a realizzare l'impianto ex Dlgs 259/2003.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 27 dicembre 2010, n. 9414 respingendo le richieste di un Comune di sospendere l'installazione di un impianto di comunicazione. L'esistenza di un accordo privatistico tra impresa di telecomunicazioni e propietario dell'area su cui realizzare l'impianto, non esclude l'applicazione delle regole amministrative del Codice delle comunicazioni per la formazione del titolo a realizzare l'intervento. Per il Comune, invece, si trattava di questione tra privati, con esclusione dell'applicazione della procedura ex Dlgs 259/2003.
I Comuni possono fissare regole per il corretto insediamento degli impianti a tutela dell'esposizione della popolazione all'elettrosmog ex legge 36/2001, ma tali regole non possono sospendere "la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche" (Dlgs 259/2003), come quello in esame.
Consiglio di Stato
Sentenza 27 dicembre 2010, n. 9414
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