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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2011, n. 11650

Stoccaggio di rifiuti non autorizzato  - Dlgs 152/2006 - Rifiuti di natura e provenienza eterogenea - Centro di raccolta - Non sussiste - Responsabilità politiche e tecniche - Autonomia

La presenza di rifiuti che per la specifica natura non possono che provenire da attività commerciali esclude la natura di “centro di raccolta”, che riguarda le attività di raggruppamento dei rifiuti urbani omogenei.
La Cassazione ha così confermato (sentenza 11650/2011) la condanna a carico di due Sindaci e di un Responsabile tecnico comunale per stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi (articolo 51 del Dlgs 22/97, ora in “continuità normativa” articolo 256 del Dlgs 152/2006), dovuta alla presenza di rifiuti di origine eterogenea non esclusivamente urbana rinvenuti in un’isola ecologica non autorizzata.
Condanna legittima per la Cassazione alla luce del contegno doloso — laddove sarebbe sufficiente la colpa — sia dei responsabili “politici” sia dei responsabili “tecnici” dell’isola ecologica, in quanto consapevoli delle irregolarità in cui  la stessa versava, visto che la Provincia aveva inizialmente ritenuto la localizzazione scelta non idonea per poi mutare idea autorizzandola in maniera postuma.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 marzo 2011, n. 11650