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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 13 aprile 2011, n. 128

Soppressione Ato - Competenza esclusiva statale - Ampia discrezionalità regionale

Per la Corte Costituzionale la disciplina della Autorità d’ambito ottimale (Ato) rientra nella tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza statale esclusiva; nel suo rispetto, le Regioni possono scegliere i moduli organizzativi più adeguati.
La Corte Costituzionale ha così dichiarato non fondate (sentenza 128/2011) le questioni di legittimità costituzionale del Dl 2/2010 (interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), laddove stabilisce la soppressione delle Ato previste dagli articoli 148 (servizio idrico) e 201 (gestione rifiuti) del Dlgs 152/2006, a partire dal 1° gennaio 2011. Termine poi prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto del Dl 225/2010 (Milleproroghe) e del Dpcm 25 marzo 2010.
Data la piena facoltà statale di disporre la soppressione delle Ato, sottolinea la Consulta, il Dl 2/2010 riserva una “ampia sfera di discrezionalità” al legislatore regionale, che può scegliere i moduli organizzativi e le forme di cooperazione più appropriati per garantire l’efficienza dei due servizi.

Corte Costituzionale

Sentenza 13 aprile 2011, n. 128

(Gu 20 aprile 2011 n. 17)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione. - Dl 25 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 1-quinquies, introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale in tema di servizio idrico e di forme di cooperazione con gli enti locali nonché del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione. - Dl 25 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 1-quinquies, introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42. - Costituzione, art. 117, quarto comma, e 118. Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro non attinente al riparto di competenze legislative - Inammissibilità della questione. - Dl 25 gennaio 2010, n. 2, introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, art. 1, comma 1-quinquies. - Costituzione, art. 97