Rifiuti
Prassi

Parere istituto superiore di sanità 7 ottobre 2004, n. 47680

Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi

Istituto superiore di sanità (Iss)

Parere 7 ottobre 2004, prot. n. 0047680

Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, sulla base dei criteri riportati nel Dlgs 152/2006 e s.m.i.

A seguito di specifica richiesta, questo Istituto ha espresso un parere in merito alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, sulla base dei criteri riportati nel Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Come è noto attualmente per classificare un rifiuto il riferimento normativo è la Direttiva Ministero ambiente e tutela territorio del 9 aprile 2002 (Supplemento ordinario n. 102 della Gu 10/05/2002 n. 108). Essa "di fatto" recepisce le nuove Decisioni comunitarie in materia di classificazione dei rifiuti (Decisione della Commissione Ue n. 2000/532 e successive modifiche ed integrazioni).

In tale direttiva viene affermato che i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un " * " sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva. Per alcune caratteristiche di pericolo (H3 – H8 e H10 e H11) vengono fissate le concentrazioni limite per la presenza di sostanze classificate pericolose. Per "sostanza pericolosa" si deve intendere qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/Cee e successive modifiche; pertanto ai rifiuti si applicano gli stessi criteri individuati o che si individueranno a livello comunitario per la classificazione delle sostanze pericolose.

Inoltre nella stessa Direttiva Ministero ambiente 9/04/2002 viene affermato che se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso, Voce specchio, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/Cee del Consiglio.

Ciò premesso per quanto concerne la classificazione di rifiuti contenenti oli minerali si evidenzia che nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (Cer) sono contenute molteplici voci specifiche per rifiuti contenenti detta tipologia di contaminante, definite "pericolose" in base all'origine, senza bisogno, pertanto, di alcuna determinazione analitica (è il caso, ad esempio, del Capitolo 05, voce 01; del Capitolo 08, voce 04; del Capitolo 13 nel suo insieme; del Capitolo 16, voce 07; del Capitolo 19, voce 02).

In tutti gli altri casi in cui il rifiuto che potenzialmente può contenere oli minerali è individuato con una "voce specchio", si dovrà procedere ad accertamento analitico. Ad oggi sia a livello internazionale che nazionale non è stata definita alcuna concentrazione limite da assegnare al parametro generico "Oli minerali" al fine della classificazione dei rifiuti, pertanto si dovrà fare ricorso a quanto è riportato nella direttiva del Ministero dell'ambiente e tutela territorio del 9 aprile 2002, e cioè ai disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi.

A tal proposito ad oggi tra le voci relative a sostanze ufficialmente classificate come pericolose dalla Ue, presenti cioè nell'allegato I della direttiva di base 67/548, compaiono 550 derivati del petrolio e del carbone, alcuni di questi ascrivibili alla famiglia degli oli

minerali, con la loro relativa classificazione di pericolo unicamente per quanto riguarda l'aspetto della cancerogenicità. Dal punto di vista chimico i derivati del petrolio e del carbone sono in realtà miscele complesse di svariati individui chimici e la loro composizione può variare anche significativamente a seconda della matrice di partenza e dei processi di raffinazione. Pertanto per poter effettuare una ricerca delle varie miscele idrocarburiche potenzialmente presenti si dovrebbe, come sopradetto, conoscere puntualmente l'attività che ha generato il rifiuto, in quanto ad esempio una stessa miscela idrocarburica con lo stesso numero di atomi di carbonio e stesso punto di ebollizione, è classificata in modo diverso in funzione di quale matrice e/o processo di raffinazione essa derivi.

In generale, tuttavia, si può affermare che dal punto di vista tossicologico le caratteristiche di tossicità e in particolare la potenziale cancerogenicità, non sono attribuibili ai componenti principali, bensì alla presenza di alcune sostanze assunte come "marker" di cancerogenicità:

— la maggior parte delle voci classificate con Frase di Rischio R 45 (può provocare il cancro) devono il loro potere cancerogeno alla presenza di quantità (in genere > 5%) di Idrocarburi aromatici a 4-6 nuclei condensati;

— tutte le altre voci sono classificate sempre con la frase di rischio R 45 per la presenza di alcuni marker specifici, quali Benzene, 1-3 Butadiene e Benzo(a)pirene.

Quindi, concludendo, per poter classificare un rifiuto con presenza di oli minerali, di cui non si conosce puntualmente l'origine, con la caratteristica di pericolo "Cancerogeno", si consiglia di effettuare la ricerca dei "markers" di cancerogenicità sopracitati e se essi sono presenti in concentrazione superiore allo 0.1% (0.01% per il Dibenzo[ah]antracene e Benzo[a]pirene in base al 29° adeguamento direttiva 67/548/Cee), il rifiuto si classificherà pericoloso con caratteristica di pericolo "H7-Cancerogeno"; al contrario ove questi non siano presenti o presenti in concentrazione inferiore allo 0.1% (0.01% per il Dibenzo[ah]antracene e Benzo[a]pirene) il rifiuto dovrà essere classificato non pericoloso.

Tuttavia è d'uopo osservare che gli oli minerali possono esibire, in via generale, anche caratteristiche di tossicità per l'ambiente, in particolare modo per l'ambiente acquatico. Purtroppo ad oggi sia a livello comunitario che nazionale non è stata messa a punto una metodologia/criterio per poter classificare un rifiuto pericoloso o meno in funzione del rischio ecotossico (caratteristica di pericolo H14). Peraltro ciò viene affermato anche nella direttiva del Ministero ambiente e tutela territorio del 9 aprile 2002: infatti nell'allegato A – Introduzione (punto 6) viene affermato che:

"OMISSIS ... mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. ....OMISSIS"