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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 7 giugno 2011, n. 174

Referendum abrogativo sul nucleare - Riformulazione del testo in seguito a modifiche legislative successive - Ammissibilità del quesito - Sussiste

Il referendum abrogativo sul nucleare come riformulato dalla Cassazione dopo le abrogazioni della disciplina disposte dal Legislatore è ammissibile. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno 2011, n. 174.
La Consulta era stata chiamata a giudicare il quesito referendario riformulato il 3 giugno 2011 dalla Corte di Cassazione dopo l’abrogazione della disciplina sul nucleare da parte della legge 75/2011. Secondo la Cassazione, la legge 75/2011, nonostante avesse abrogato la disciplina in materia nucleare (legge 99/2009 e Dlgs 31/2010), aveva introdotto due norme programmatiche in materia di energia (articolo 5, commi 1 e 8) sulle quali Giudici di legittimità avevano statuito che i cittadini avessero diritto di esprimersi.
Secondo la Corte Costituzionale, posto che spetta alla Cassazione decidere se ammettere ugualmente un referendum abrogativo dopo un intervento legislativo sulle norme oggetto del quesito, alla Corte Costituzionale spetta verificare solo che anche il nuovo quesito non violi l’articolo 75 della Costituzione, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

Corte Costituzionale

Sentenza 7 giugno 2011, n. 174

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del Dl 31 marzo 2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75, nel quesito riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 1° giugno 2011