Sentenza Corte di Cassazione 27 luglio 2011, n. 29967
Emissioni in atmosfera degli impianti - Sanzioni ex articolo 279, Dlgs 152/2006 - Adempimenti prodomotrici alla messa in esercizio - Rientrano
L’inosservanza delle disposizioni contro l’inquinamento atmosferico che impongono adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto dà sempre luogo all’applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 29967/2011) che ha confermato l’ammenda inflitta nei confronti del titolare di un impianto di compostaggio biomasse, per non aver installato un meccanismo previsto dal progetto approvato dallo Suap (Sportello Unico Attività Produttive), al fine di controllo dell’inquinamento atmosferico.
Secondo la Suprema Corte l’articolo 279, comma 2 del “Codice ambientale”, il quale sanziona la violazione delle prescrizioni per la tutela dell’aria (contenute nell’autorizzazione, nel Dlgs 152/2006 o relativi piani attuativi, o comunque imposte dalla P.a. competente), si applica sicuramente nel caso in questione in quanto l’osservanza dell’atto Suap rappresenta un “adempimento prodomico alla messa in esercizio dell’impianto”.
Corte di Cassazione
Sentenza 27 luglio 2011, n. 29967
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