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Rischio incidenti rilevanti / Seveso
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 settembre 2011, causa C-53/10

Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Prevenzione - Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose

Gli Stati membri devono tenere conto della necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e gli edifici, ma l’Ue non impone loro di bocciare qualsiasi progetto che non le rispetti.
È quanto si legge nella sentenza 15 settembre 2011 (causa C-53/10) con la quale la Corte di Giustizia Ue ha fornito una interpretazione pregiudiziale dell’articolo 12 della direttiva 96/82/Ce sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. “Seveso-bis”).
Tale articolo impone agli Stati membri di provvedere affinché le politiche pertinenti tengano conto delle necessità di mantenere “opportune distanze”, a lungo termine, tra gli impianti e le zone frequentate del pubblico.
Necessità che grava, come precisato dalla Cge, anche sull’autorità pubblica che rilascia direttamente le licenzie edilizie, come il Comune, compreso il caso in cui la stessa eserciti tale prerogativa mediante decisione vincolate.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 15 settembre 2011, causa C-53/10

(Guue 29 ottobre 2011 n. C 319)

Ambiente - Direttiva 96/82/Ce - Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Prevenzione - Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose