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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 30 settembre 2011, n. 255

Enti parco - Nomina del Commissario straordinario - Raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni - Necessario

La Corte Costituzionale boccia la nomina ministeriale del Commissario straordinario in quanto avvenuta senza che sia stato avviato, proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione.
Così facendo il MinAmbiente ha violato le prerogative della Regione Puglia, dato che l’articolo 9 della legge quadro sulle aree protette (legge 394/1991) impone che la nomina del Presidente dell’ente parco passi attraverso l’emanazione di un decreto ministeriale d’intesa con la Regione nel cui territorio il parco ricade.
Nel caso in questione il MinAmbiente ha invece rifiutato le proposte di incontro provenienti dalla Regione Puglia, nominando e poi confermato in carica proprio il soggetto che era stato implicitamente rifiutato dalla Regione; la Corte Costituzionale (sentenza 255/2011) ha quindi deciso di annullare i tre decreti ministeriali di nomina emanati a cavallo tra il 2010 e il 2011.

Corte Costituzionale

Sentenza 30 settembre 2011, n. 255

(Gu 5 ottobre 2011 n. 42)

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Ambiente - Parchi - Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i quali è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico - Mancato espletamento della procedura per il raggiungimento dell'intesa con la Regione Puglia - Violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento degli atti impugnati - Assorbimento della decisione sull'istanza di sospensione dei detti decreti ministeriali. - Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123. - Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 3.