Sentenza Corte di Cassazione 15 novembre 2011, n. 23864
Oli fluidi lubrificanti - Attività di rivendita - Obbligo di messa a disposizione di un impianto per il ritiro e lo stoccaggio - Dlgs 92/1995 - Sussiste
Per la Corte di Cassazione il rivenditore che non effettua la sostituzione dell’olio è comunque obbligato a mettere a disposizione del pubblico un impianto per il loro ritiro e stoccaggio.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 23864/2011), l’obbligo di installare ed esercitare l’impianto di stoccaggio previsto dalla disciplina nazionale (Dlgs 92/1995 e Dm 392/1996) riguarda “chiunque eserciti l’attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori”, senza alcuna distinzione tra rivenditori che provvedono direttamente al cambio dell’olio e rivenditori che invece non vi provvedono.
Il fatto che il Dlgs 92/1995 obblighi il rivenditore non ricambista a “consentire” al Coou (consorzio nazionale per la raccolta degli oli minerali usati) di installare gratuitamente l’impianto di stoccaggio presso i propri locali, per la Suprema Corte non esclude comunque l’obbligo del rivenditore stesso di provvedere nel caso il Consorzio non si attivi.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 novembre 2011, n. 23864
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: