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Imballaggi
Giurisprudenza

Ordinanza Tribunale Milano 9 febbraio 2012, n. 6216

Imballaggi - Consorzi obbligatori - Statuti - Componenti del Consiglio di amministrazione - Rappresentanti dei riciclatori e recuperatori - Inclusione - Necessità - Articolo 223, Dlgs 152/2006 - Portata precettiva della norma

Nel consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale di riciclo e recupero imballaggi a base cellulosica (Comieco) devono potere entrare anche i recuperatori di carta. Lo ha disposto il Tribunale di Milano con ordinanza 9 febbraio 2012, n. 6216.
I Giudici hanno sospeso cautelarmente la delibera di nomina del Cda di Comieco per violazione del l’articolo 223, Dlgs 152/2006 laddove stabilisce che nei consigli di amministrazione dei Consorzi di gestione imballaggi devono esserci anche rappresentanti dei riciclatori e recuperatori, oltre che dei produttori, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Il Consorzio ha ribattuto l’articolo 223 richiede un decreto ministeriale che definisca lo schema-tipo degli statuti cui i Consorzi devono uniformarsi. Per i Giudici invece quella parte dell’articolo 223 è norma immediatamente applicabile potendo ogni Consorzio adeguare lo statuto ai sensi di quanto disposto dal Legislatore senza attendere interventi della P.a. Per capire la portata della decisione sul destino degli statuti degli altri Consorzi del sistema Conai, occorrerà attendere l’udienza di merito.

Tribunale

Ordinanza 9 febbraio 2012, n. 6216