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Cambiamenti climatici
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 29 marzo 2012, causa C-505/09

Emissione di gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione quote -Elaborazione - Competenza degli Stati membri - Definizione quote massime di emissione - Compito - Commissione Ue - Esclusione

La Commissione europea non può fissare il tetto massimo di quote di emissione di gas a effetto serra da assegnare agli operatori dei singoli Stati. Lo stop arriva dalla Corte di Giustizia Ue.
I Giudici europei con due sentenze del 29 marzo 2012 (cause C-504/09 e C-505/09) in due procedimenti concernenti Polonia ed Estonia, hanno ribadito che della direttiva 2003/87/Ce (recepita in Italia con Dlgs 216/2006) spetta allo Stato membro elaborare il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione con cui si prefigge di raggiungere gli obiettivi della direttiva. Nell'esercitare il controllo di legalità sulla conformità del Piano coi criteri della direttiva, la Commissione deve rispettare il margine di manovra che le norme assegnano ai singoli Stati.
Nel respingere le posizioni della Commissione Ue, i Giudici hanno ricordato anche che non spetta alla Commissione fissare le quote massime di emissione da assegnare agli operatori degli Stati, compito che spetta ai singoli Stati membri.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 29 marzo 2012, causa C-505/09

(Guue 26 maggio 2012 n. C 151)

Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/Ce - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Repubblica di Estonia relativamente al periodo 2008‑2012 - Competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri - Articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione